A B
C D E
F G I
L M N
O P Q
R S T
U V
Seleziona l'iniziale della parola per passare alla corrispondente
sezione del glossario.
- Abrogazione
L'abrogazione produce la cessazione dell’efficacia della norma
giuridica o di un atto di valore legislativo. Essa si realizza:
- in modo espresso, quando avviene per effetto di una
dichiarazione del legislatore;
- in modo tacito, quando non c'è una dichiarazione
espressa, ma comportamenti che fanno supporre la volontà
di abrogare una legge o di sostituirla con un'altra. Ciò
avviene quando il legislatore emana una nuova disposizione legislativa
incompatibile con quella precedente (principio della lex
posterior derogat priori) ovvero quando la nuova legge interviene
a regolare una materia già precedentemente regolata;
- per effetto di referendum abrogativo di legge;
- per effetto di cause intrinseche che ricorrono quando la legge
è emanata solo per un certo periodo di tempo o in particolari
circostanze (cd. leggi eccezionali).
- Adesione
Vedi Trattato
internazionale
- Alternative Dispute Resolution (ADR)
Questa definizione comprende procedure di diverso genere e caratteristiche, mirate a far sí
che le parti della controversia pervengano da sole alla soluzione del problema, con ed attraverso
l’assistenza di una terza parte neutrale, priva peraltro di potere decisionale in senso
cogente. In altre parole, la terza parte chiamata a (aiutare a) dirimere la controversia non
impone una decisione, bensí svolge il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo
transattivo reciprocamente accettabile.
Vengono ricomprese sotto questa definizione la mediazione, la conciliazione ed altre procedure affini, lasciando
all’arbitrato un ruolo proprio, alternativo sia alla giurisdizione ordinaria, sia alle procedure di risoluzione
delle controversie su base volontaristica. Viste più da vicino, indipendentemente dalla classificazione
terminologica, questi tre diversi istituti hanno delle peculiarità proprie che li differenziano l’uno dall’altro.
La legislazione italiana prevede, in via generale, tre categorie di procedure alternative di gestione delle
controversie:
- accordi consensuali di transazione, di cui all'art. 1956 del codice civile;
- mediazione, che viene ad esistere quando le parti coinvolte nella vertenza si rivolgono ad un soggetto
terzo indipendente allo scopo di risolvere la medesima attraverso il raggiungimento di un accordo soddisfacente
per entrambe;
- conciliazione, (giudiziaria o extra giudiziaria), di cui agli artt. 183, 320, 322 del codice di procedura civile.
La massiccia diffusione di Internet e la correlativa nascita ed espansione del commercio elettronico, hanno
comportato la naturale evoluzione dell'Alternative Dispute Resolution in On-line Dispute Resolution (ODR),
ovvero modalitą di risoluzione in Rete delle controversie sorte nel web.
- Amnistia
È una delle cause di estinzione del reato. Consiste in un
atto di clemenza generale, con cui lo Stato rinuncia all’applicazione
della pena.
L’amnistia è:
- propria, per i reati per cui non sia ancora intervenuta
la condanna: in questo caso estingue il reato;
- impropria, se interviene dopo la sentenza irrevocabile
di condanna: in questo caso estingue le pene principali e quelle
accessorie, ma non gli altri effetti penali della condanna.
Mentre l’amnistia propria interviene sull’inflizione
della pena principale, quella impropria invece impedisce
l’esecuzione della pena o non permette che l’esecuzione
prosegua.
L’amnistia è concessa esclusivamente dal Parlamento
con deliberazione effettuata a maggioranza dei due terzi dei componenti
di ciascuna Camera.
- Arbitrato
L’arbitrato è uno dei mezzi alternativi di risoluzione
delle controversie che insorgono tra cittadini. In particolare, l’arbitrato
è una forma di giustizia privata, a cui l’ordinamento
giuridico riconosce rilevanza come mezzo alternativo alla giurisdizione.
Se sorge una lite tra cittadini, questi possono scegliere che a risolverla non sia
il giudice, ma uno o pił arbitri da loro nominati.
Gli arbitri sono degli esperti in materie giuridiche (avvocati o docenti universitari).
La decisione che viene emessa a conclusione
dell’arbitrato si chiama lodo.
- Assemblea Costituente
E’ un organo collegiale straordinario e temporaneo, eletto
per redigere ed approvare una Carta costituzionale e svolgere le
funzioni legislative in sostituzione di ordinarie Assemblee parlamentari.
La nostra Costituzione è stata elaborata da un’Assemblea
Costituente rimasta in carica dal 1946 al 1948. Era suddivisa in
tre sottocommissioni, che dopo 6 mesi di lavoro presentarono il
progetto di Costituzione, che fu discusso in 173 sedute e approvato
il 22 dicembre 1947.
- Atti aventi forza di legge
Gli atti aventi forza di legge sono fonti del diritto emanate eccezionalmente
dal Governo nei casi previsti dalla Costituzione. Sono atti che,
pur essendo contenuti in un involucro diverso dalla legge del Parlamento,
hanno tuttavia lo stesso valore. Si distinguono in: decreti legge
e decreti legislativi. Sono caratterizzati dal fatto che, pur avendo
valore e forza di legge, subiscono limitazioni: in particolare,
i decreti legge necessitano della conversione, quelli
legislativi devono sottostare ai limiti della legge di
delegazione.
Torna all'inizio
- BCE - Banca Centrale Europea
La Banca Centrale Europea è un organo ausiliare dell’Unione
fondato nel 1998 per dare attuazione alla politica monetaria
europea definita, dal Sistema Europeo di banche centrali.
Sono gli organi decisionali della BCE (Consiglio direttivo e Comitato
esecutivo) che dirigono il Sistema Europeo delle banche centrali,
il cui compito è quello di gestire la massa monetaria, di
effettuare operazioni di cambio, di detenere e gestire le riserve
ufficiali in valuta degli Stati membri e di assicurare il corretto
funzionamento dei sistemi di pagamento.
- BEI - Banca Europea
per gli Investimenti
La Banca Europea per gli Investimenti è l'istituzione finanziaria
dell'Unione Europea creata dal Trattato di Roma. Essa ha il compito
di contribuire ad uno sviluppo equilibrato dell'Unione attraverso
l'integrazione economica e la coesione sociale; i suoi azionisti
sono gli Stati membri dell'Unione Europea.
La Banca è guidata da un Consiglio dei governatori, composto
dai ministri delle finanze degli Stati membri.
Dotata di personalità
giuridica e di autonomia finanziaria, la Banca concede finanziamenti
a lungo termine per la realizzazione di progetti concreti di cui
sia garantita l'attuabilità sotto il profilo economico, tecnico,
finanziario e della tutela ambientale. Inoltre concede prestiti,
attingendo ai capitali forniti dagli azionisti e alle risorse raccolte
sui mercati. Tra il 1994 e il 1999 i principali campi di intervento
della BEI sono stati: i trasporti, le comunicazioni, l'energia,
le risorse idriche, l'istruzione e la formazione. Al di fuori dell'Unione Europea, la BEI sostiene le strategie di preadesione dei paesi dell'Europa
centrale e orientale.
- Bicameralismo
Il bicameralismo è un tipo di organizzazione parlamentare,
incentrato sulla divisione del Parlamento, organo legislativo per
eccellenza, in due distinti rami, costituiti dalle Camere. Si contrappone
al monocameralismo, in virtù del quale il Parlamento
si compone di una sola Camera.
La nostra Costituzione dispone che il Parlamento, quale organo collegiale
direttamente rappresentativo, sia organizzato secondo il sistema
bicamerale.
Durante i lavori dell’Assemblea Costituente era emerso il
progetto di differenziare le due Camere in base alla composizione,
rendendo il Senato la sede di rappresentanza delle Regioni. Il sistema
invece approvato ha previsto un bicameralismo perfetto o
egalitario, che si basa appunto su due Camere, il Senato
della Repubblica e la Camera dei Deputati, elette entrambe a suffragio
universale e diretto, dotate degli stessi poteri e, quindi, poste
su un piano di completa parità.
Torna all'inizio
- Carta Costituzionale
La Carta Costituzionale o Costituzione sta al vertice della gerarchia
delle fonti ed è la fonte principale dalla quale dipendono tutte
le altre, che devono ad essa conformarsi.
Per Costituzione deve intendersi quell’insieme di regole e norme
fondamentali, scritte e non scritte, su cui si fondano l’ordinamento
dello Stato e le leggi che lo Stato emana per regolare la vita dei
cittadini. Costituisce la base del diritto, nel senso che ad essa
devono conformarsi tutte le leggi deliberate e, se viene emanata una
legge in contrasto con la Costituzione, questa deve essere
eliminata perché incostituzionale.
In genere la Costituzione è un documento scritto, nel quale
vengono enunciati i principi fondamentali del convivere civile, ma
può anche non essere completamente scritta, com’è il caso
della Costituzione della Gran Bretagna, composta di leggi scritte e
norme consuetudinarie non fissate sulla carta.
Con riguardo al problema della sua modificabilità la
Costituzione viene generalmente distinta in:
- flessibile: quando può essere modificata od
integrata secondo il normale procedimento di formazione delle leggi
ordinarie;
- rigida: quando è suscettibile di modificazione
od integrazione solo a seguito di una speciale procedura.
Quando si parla di Costituzione materiale ci si riferisce al complesso di principi e
norme di comportamento effettivamente regolanti la società
statale in un dato momento storico, in quanto conforme all’ideologia
del gruppo politico dominante. Si indica invece come formale il
documento solenne contenente i principi e le norme di organizzazione
dello Stato a prescindere dall’effettiva applicazione degli stessi.
- CEDU - Convenzione
Europea dei diritti dell’uomo
La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4
novembre 1950, ha predisposto un originale sistema di tutela
internazionale dei diritti dell'uomo, offrendo ai singoli soggetti la
facoltà di invocare il controllo giudiziario sul rispetto dei
loro diritti.
La Convenzione, successivamente ratificata da tutti gli Stati membri
dell'Unione Europea, opera attraverso la Corte Europea dei diritti
dell’uomo, istituita nel 1998 con sede in Strasburgo. Un processo di
semplificazione delle strutture ha consentito di accorciare la durata
dei procedimenti e di accentuare la natura giurisdizionale del sistema.
È stata più volte ventilata l'idea di un'adesione
dell'Unione Europea alla CEDU ma, in un parere del 28 marzo 1996, la
Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha stabilito che la
Comunità non poteva aderire a tale convenzione, poiché il
trattato CE non prevede tale competenza.
- Comitato
delle regioni
Il Comitato delle regioni, creato dal Trattato di Maastricht del 1991,
è un’Assemblea rappresentativa, il cui compito è quello
di far sentire la voce degli enti locali e regionali nell'Unione Europea.
A norma dei trattati, la Commissione e il Consiglio sono tenuti a
consultare il Comitato delle regioni ogni volta che vengono avanzate
nuove proposte in settori che interessano la realtà locale e
regionale.
Il Trattato di Maastricht ha stabilito cinque settori di
questo tipo: la coesione economica e sociale, le reti transeuropee, la
sanità pubblica, l’istruzione e la cultura. Il Trattato di
Amsterdam ne ha aggiunti altri cinque: politica occupazionale, politica
sociale, ambiente, formazione professionale e trasporti. Questo elenco
comprende adesso la maggior parte delle attività dell'UE.
Il lavoro del Comitato delle Regioni si fonda su tre principi fondamentali:
- sussidiarietà, secondo il quale
nell'ambito dell'UE, le decisioni dovrebbero essere prese al livello
più vicino ai cittadini. L'Unione Europea, quindi, non dovrebbe
assumere funzioni che possano essere più adeguatamente svolte
dalle amministrazioni nazionali, regionali o locali;
- prossimità, secondo il quale tutti i
livelli amministrativi dovrebbero mirare ad essere vicini ai cittadini,
organizzando il lavoro in maniera trasparente;
- parternariato, secondo il quale si deve
realizzare una stretta cooperazione tra i livelli europeo, nazionale,
regionale e locale: tutti e quattro i livelli sono ritenuti indispensabili e
dovrebbero partecipare all'intero processo decisionale.
- Comitati
interministeriali
I Comitati interministeriali sono organi collegiali non necessari del
Governo, costituiti da più Ministri, le cui funzioni sono
essenzialmente quelle di soddisfare le esigenze di particolari settori
della Pubblica Amministrazione e di operare un coordinamento
dell’attività.
A seconda dello scopo per cui sono istituiti i
Comitati si distinguono in consultivi, se preparano le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, o deliberativi se si
sostituiscono nelle deliberazioni al Consiglio dei Ministri (ed in tal
caso devono essere stabiliti per legge).
La L. 537/93 ha ridotto il numero dei Comitati per sovrapposizioni
di competenza. Sono perciò stati soppressi tutti i Comitati
interministeriali esistenti, ad eccezione di alcuni che, essendo stati istituiti con
legge sono veri e propri organi di governo con funzione deliberante. Essi sono:
- il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
- il CICR - Comitato Interministeriale Credito e Risparmio;
- il CESIS - Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e di Sicurezza.
- Commissione d’inchiesta
La Commissione d'inchiesta è una commissione parlamentare
nominata da ciascuna Camera e composta in modo da rispecchiare
proporzionalmente l’entità dei vari gruppi parlamentari.
Il potere d’inchiesta è finalizzato ad approfondire aspetti
relativi a determinati settori o episodi d’interesse nazionale. I
risultati delle indagini svolte dalla Commissione vengono riportati in
una relazione, presentata poi all’Assemblea plenaria, per essere discussa
e votata.
Possono essere istituite con legge Commissioni d’inchiesta
bicamerali, composte cioè da deputati e senatori. La maggior
parte delle Commissioni nominate sono state proprio di questo tipo.
- Commissione Europea
La Commissione Europea è una delle istituzioni dell’Unione Europea con poteri di iniziativa, esecuzione, gestione e controllo.
Essa è custode dei Trattati e incarna l'interesse comunitario.
È costituita da un collegio di 20 membri indipendenti (due
membri per la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Regno
Unito, e un membro per ciascuno degli altri Paesi), tra cui il
Presidente e due Vicepresidenti.
È nominata per cinque anni dal Consiglio Europeo, che delibera a
maggioranza qualificata, in accordo con gli Stati membri, ed è
soggetta al voto di investitura del Parlamento Europeo, dinanzi al
quale è responsabile.
La Commissione Europea è supportata da un'organizzazione amministrativa
composta da Direzioni generali e Servizi specializzati, il cui
personale è dislocato a Bruxelles o a Lussemburgo.
- Commissione permanente
Vedi Commissioni
parlamentari
- Commissioni parlamentari
Le Commissioni sono organi necessari di ciascuna Camera, i cui
membri sono nominati in proporzione alle forze politiche presenti in
Parlamento. Possono essere:
- speciali (o straordinarie), se costituite
occasionalmente da ciascuna Camera per risolvere questioni di pubblico
interesse;
- permanenti, se istituite permanentemente in seno
a ciascuna Camera. Attualmente ci sono 13 commissioni presso il Senato,
14 presso la Camera dei Deputati. La formazione, le funzioni e
l’organizzazione delle Commissioni sono disciplinate dai Regolamenti
rispettivamente della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica.
Le Commissioni in sede legislativa sono quelle che partecipano
al processo di formazione della legge e, a seconda dei poteri loro
conferiti, possono essere referenti, deliberanti o redigenti.
In sede referente devono esaminare
preventivamente ogni disegno di legge presentato alle Camere, per
relazionare all’Assemblea in vista dell’approvazione. È un
compito costituzionalmente previsto, dunque necessario.
In sede deliberante possono, nei casi previsti
dai regolamenti parlamentari, procedere direttamente all’approvazione
dei disegni di legge in luogo dell’Assemblea plenaria.
In sede redigente, oltre ad esaminare il testo
del disegno di legge in sede referente possono, su delega
dell’Assemblea, elaborare il testo definitivo dei singoli articoli. In questo caso il
testo dovrà essere approvato, ma senza dichiarazioni di voto,
dall’Assemblea sia per singoli articoli che globalmente.
- Commutazione
della pena
Il potere di commutazione della pena è attribuito al
Presidente della Repubblica, che ha la possibilità di
trasformare una pena detentiva in un’altra meno afflittiva.
Insieme al potere di concedere la grazia, la commutazione della pena rappresenta uno dei
poteri residuali discrezionali precedentemente attribuiti alla corona
ed oggi ascrivibili solo alla figura del Capo dello Stato.
- Conciliazione
giudiziale
La conciliazione è il tentativo che compie il giudice ordinario
per cercare di mettere d’accordo le parti in lite che hanno già
iniziato una causa e per evitare che la causa prosegua. Il tentativo
può essere fatto solo su diritti di cui la parti abbiano la piena
disponibilità.
- Conflitti
costituzionali
Vedi Corte Costituzionale
- Consiglio
d’Europa
Il Consiglio d’Europa è un’istituzione internazionale a
carattere regionale composta da 45 Paesi, tra cui 21 Stati dell’Europa
centrale e orientale, con sede a Strasburgo.
Il Consiglio d’Europa è stato istituito allo scopo di tutelare
i diritti dell’uomo e la democrazia parlamentare, garantire il primato
del diritto, concludere accordi su scala continentale per armonizzare
le pratiche sociali e giuridiche degli Stati membri, favorire la
consapevolezza dell’identità Europea, basata su valori
condivisi, che trascendano le diversità culturali.
Dal 1989 è l’ispiratore di un modello politico e il custode dei
diritti dell’uomo per le democrazie europee post-comuniste, svolge
funzioni di assistenza ai paesi dell’Europa centrale e orientale
nell’attuazione e consolidazione delle riforme politiche, legislative e
costituzionali, parallelamente alle riforme economiche. Il suo apporto
si rivolge altresì in settori quali i diritti dell’uomo, la
democrazia locale, l’educazione, la cultura e l’ambiente.
Gli organi con cui agisce sono tre:
- l’Assemblea consultiva, composta dai delegati
dei Parlamenti nazionali ma priva di poteri deliberativi;
- il Comitato dei ministri, composto dai ministri
degli affari esteri (o loro delegati), cui compete il potere
decisionale;
- il Segretario generale, avente funzioni
esecutive.
- Consiglio
dell’Unione Europea
Il Consiglio dell'Unione Europea (o Consiglio dei ministri) è
la principale istituzione dell'UE avente poteri decisionali.
È costituito dai ministri degli Stati membri, responsabili
della materia iscritta all'ordine del giorno: affari esteri,
agricoltura, industria, trasporti, ecc. Fino al 1° maggio 2004, essi erano 15; con l'allargamento
agli Stati di nuova adesione, il numero sarà maggiorato di 10.
Tuttavia, merita ricordare che
l'esistenza di formazioni ministeriali diverse in funzione delle
questioni trattate non mette in discussione il principio
dell'unicità della rappresentanza di questa istituzione.
La presidenza del Consiglio è esercitata a turno da ciascuno
Stato membro dell'Unione Europea per una durata di sei mesi. Il Consiglio
è assistito da un Segretariato generale che dall’entrata in vigore
del trattato di Amsterdam (maggio 1999), ha il ruolo di Alto rappresentante per la politica
estera e di sicurezza comune.
Nell'ambito del primo pilastro le decisioni del Consiglio sono adottate su proposta della
Commissione. Le decisioni del Consiglio sono preparate dal Comitato
dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (COREPER), coadiuvato da gruppi di lavoro
composti di funzionari delle amministrazioni nazionali.
In vista dell'allargamento dell'Unione, il trattato di Nizza ha esteso
la maggioranza qualificata ad altri settori e ad alcuni aspetti delle
politiche per le quali già ora è prevista la maggioranza
qualificata, come ad esempio la politica commerciale comune.
- Consiglio
di Gabinetto
Il Consiglio di Gabinetto è un organo che assiste il Presidente
del Consiglio dei Ministri e il Vicepresidente nella loro
attività politica.
È composto dai Ministri scelti dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Il Presidente
può invitare alle sedute del Consiglio di Gabinetto anche altri
Ministri in ragione della loro competenza.
Non sono ad esso riconosciute funzioni deliberative, ma solo
istruttorie. La discussione preventiva degli schemi dei disegni di
legge è una delle funzioni più importanti.
Non essendo un organo necessario, il Governo in carica può
decidere di volta in volta se istituirlo o meno.
- Consiglio
di Stato
Il Consiglio di Stato è un organo di rilevanza costituzionale,
in quanto previsto dalla Costituzione.
Grazie all'istituzione del suo Consiglio di
Presidenza è indipendente dal Governo, che mantiene solamente il
potere di nominare il Presidente del Consiglio di Presidenza ed alcuni
Consiglieri di Stato.
Si compone di 7 sezioni: 4 consultive e 3 giurisdizionali.
Le funzioni consultive riguardano la materia giuridico-amministrativa, in
cui il Consiglio di Stato esprime pareri vincolanti e non vincolanti a
seconda che la PA debba o meno attenersi ad essi (la legge
15-5-1997, n. 127 ha indicato tassativamente gli atti per i quali
è richiesto il parere obbligatorio).
Con l’istituzione dei TAR - Tribunali Amministrativi Regionali,
il Consiglio di Stato ha assunto la
qualifica di organo giurisdizionale amministrativo di secondo grado.
- Consiglio Europeo
Inizialmente istituito come organo di cooperazione politica tra i Paesi
membri delle Comunità Europee, esso ha ricevuto fondamento
giuridico con l’approvazione dell’Atto Unico Europeo (1986), il quale ha
stabilito che il Consiglio Europeo dovesse riunire i Capi di Stato o di Governo
degli Stati membri, nonché il Presidente della Commissione Europea.
A volte partecipano alle riunioni del Consiglio Europeo i
ministri degli esteri degli Stati membri.
Il ruolo principale del Consiglio Europeo è quello di dare
all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e di definirne gli
orientamenti politici generali.
Le sue competenze riguardano in particolare la politica estera e di
sicurezza comune, le politiche dell’occupazione e quelle
economiche.
- Consuetudine
In generale, la consuetudine costituisce la tipica fonte del diritto non scritta.
Perché si possa parlare di consuetudine occorre che un
determinato comportamento sia seguito in modo costante ed uniforme per
un periodo indeterminato da un aggregato sociale (diuturnitas),
e che ci sia la convinzione che la sua osservanza corrisponda
all’osservanza di un diritto o di un obbligo (opinio iuris ac
necessitatis).
Tradizionalmente la consuetudine si distingue in:
- secundum legem, quando è richiamata dalle
leggi scritte;
- praeter legem, quando regola materie non
disciplinate da fonti scritte;
- contra legem, quando è contraria a norme
di legge e si pone in posizione abrogativa rispetto ad esse.
- Contributi
I contributi costituiscono un’entrata di natura tributaria, che l’ente
pubblico realizza sotto forma di prelievo coattivo di ricchezza a
carico di determinati soggetti; il motivo del prelievo è
collegato al vantaggio diretto o indiretto che costoro traggono da
determinati servizi pubblici, anche se non espressamente da loro richiesti.
In base al motivo per cui i contributi vengono richiesti si distinguono
in:
- di miglioria, pagati una tantum in
relazione ad opere che l’ente pubblico decide di realizzare
nell’interesse di una specifica collettività ma
insindacabilmente, in modo che i beneficiari devono pagarli
indipendentemente dal grado di utilizzazione dell’opera;
- di urbanizzazione, pagati dal
proprietario di un immobile in relazione ad ogni attività che
comporti una trasformazione urbanistica o edilizia per ottenere la
concessione ad edificare o ristrutturare l’edificio.
- Convenzione
Il termine convenzione indica un accordo tra più
soggetti nell’ambito del diritto civile ed è usato quale
sinonimo di contratto, ossia l’accordo di due o più
parti con lo scopo di creare, modificare o estinguere un
rapporto giuridico.
- Convenzione internazionale
La Convenzione internazionale è un accordo attraverso il quale
due o più Stati assumono determinati obblighi e riconoscono
diritti ad altri. Convenzione è quindi sinonimo di Trattato,
ciò vuol dire che la convenzione come il trattato vincola
soltanto quegli Stati che vi hanno aderito ratificandola.
Il procedimento di formazione di una Convenzione o Trattato si articola in quattro fasi:
negoziazione, periodo che serve a raggiungere il consenso tra le
parti sul testo dell’accordo; firma, atto formale apposto alla chiusura
del negoziato che non vincola ancora gli Stati contraenti; ratifica,
atto con cui l’organo dello Stato, competente ad assumersi
impegni convenzionali, esprime la volontà di obbligarsi;
scambio o deposito delle ratifiche, atto conclusivo per l’efficacia
dell’accordo: nel primo caso l’accordo entra in
vigore immediatamente, nel secondo si perfeziona via via
che le ratifiche vengono depositate.
In Italia i poteri relativi a questa ultima fase sono attribuiti al
Presidente della Repubblica, previa autorizzazione delle Camere.
- COREPER - Comitato
dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri
Il COREPER è un organo ausiliare del Consiglio dell’Unione Europea, costituito dai
rappresentanti permanenti degli Stati membri. Ha il compito di
assistere il Consiglio dell'Unione, esaminando le proposte e i
progetti di atti presentati dalla Commissione e iscritti all'ordine del
giorno.
Svolge un ruolo centrale nel sistema decisionale comunitario in quanto permette il
dialogo tra i rappresentanti permanenti degli Stati membri, tra di loro,
e tra ciascuno di questi e i Governi che rappresentano.
È articolato in due livelli al fine di far fronte
all'insieme dei compiti ad esso affidati:
- il Coreper I, composto dai rappresentanti permanenti
aggiunti;
- il Coreper II, composto dagli ambasciatori.
- Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale è l’organismo deputato a vigilare sul
rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato,
con riferimento ai diritti e doveri previsti e all'attribuzione di
competenze e poteri conferiti.
L’insieme delle competenze affidate alla Corte Costituzionale
costituisce la c.d. giustizia costituzionale.
La Corte Costituzionale è composta da quindici giudici nominati
rispettivamente:
- 5 dal Presidente della Repubblica;
- 5 dal Parlamento in seduta comune tramite un’elezione a
maggioranza qualificata (due terzi dell’Assemblea e, dopo la terza
votazione, i tre quinti);
- 5 dalle giurisdizioni superiori ordinaria e
amministrativa (tre giudici vengono eletti dalla Corte di Cassazione,
uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei Conti).
Possono essere nominati giudici costituzionali:
- i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti);
- gli avvocati con più di vent’anni di
anzianità di esercizio;
- i docenti universitari in materie giuridiche.
La durata in carica dei giudici costituzionali è di nove anni,
senza la possibilità di essere rieletti. Il Presidente della Corte,
invece, che viene scelto tra e da i giudici
eletti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, sempre su
proposta dei componenti della Corte.
Al Presidente è affidata la direzione dell’attività della
Corte nonché la redazione del calendario di discussione delle
cause. Essendo le decisioni della Corte prese collegialmente, il suo voto
è prevalente, in caso di parità.
Le competenze della Corte Costituzionale sono numerose. Essa giudica in
particolare:
- sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello
Stato e delle Regioni (Giudizio sulla costituzionalità
delle leggi);
- sui conflitti (costituzionali) di attribuzione tra i
poteri dello Stato, su quelli tra Stato e Regioni e tra Regioni (Giudizio
sui conflitti di attribuzione (o di competenza);
- sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica (Giudizio penale costituzionale);
- sull’ammissibilità del referendum abrogativo.
- Corte dei
Conti
La Corte dei Conti non è un organo costituzionale, ma di
rilevanza costituzionale perché, sebbene previsto nella
Costituzione, è privo di poteri sovrani.
L’attuale struttura della Corte si articola in sezioni.
Le funzioni esercitate possono distinguersi, in base alla loro natura, in:
- di controllo;
- consultive;
- giurisdizionali.
In particolare, il controllo da essa esercitato assume natura preventiva
limitatamente al riscontro di legittimità di una serie di atti
non aventi forza di legge (ad es., i decreti che approvano contratti delle
amministrazioni pubbliche per importi più rilevanti; atti di
programmazione comportanti spese) e natura successiva, quando viene
esercitato sulla gestione del bilancio e del patrimonio di pubbliche amministrazioni.
Riguardo all’esercizio delle funzioni consultive, la Corte dei Conti
esprime parere obbligatorio sulle leggi che importino modifiche
o integrazioni alle sue attribuzioni e sulle norme che modifichino la
legge sulla contabilità dello Stato.
Le attribuzioni giurisdizionali riguardano invece la materia del contenzioso contabile,
la materia pensionistica e quella della responsabilità civile
dei funzionari dello Stato.
- Corte di Giustizia delle Comunità Europee
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee insieme al
Tribunale di primo grado esercita il potere
giurisdizionale dell’Unione Europea, cioè garantisce il rispetto
del diritto comunitario inteso come l’insieme delle disposizioni derivanti dai trattati,
dai regolamenti e dalle direttive.
La Corte di Giustizia è composta da quindici giudici e da
otto avvocati generali (con il compito di Pubblici Ministeri), nominati
di comune accordo e per la durata di sei anni dai governi nazionali e
scelti tra personalità che offrono garanzie di indipendenza e
professionalità tali da poter rivestire le più alte
funzioni giurisdizionali nei rispettivi Paesi.
La Corte giudica:
- sulle questioni sollevate dai giudici nazionali circa
la validità e l’interpretazione del diritto comunitario (cd. questioni
pregiudiziali comunitarie);
- sui ricorsi contro la validità degli atti
comunitari;
- sulle controversie circa l’adempimento degli obblighi
comunitari da parte degli Stati membri;
- sulle controversie che insorgono tra gli organi
comunitari;
- sul rispetto dei diritti fondamentali da parte delle
istituzioni comunitarie, nei casi in cui essa è competente in
base ai Trattati comunitari e al Trattato sull’Unione.
- Costituzione
E’ la legge fondamentale della Repubblica italiana, redatta e approvata
dall’Assemblea Costituente ed entrata in vigore il 1° gennaio
1948.
Essa contiene le norme e i principi generali relativi all’organizzazione e al
funzionamento della collettività, in un determinato momento storico,
nonché le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini.
La nostra Costituzione è composta da 139 articoli, di cui:
- Principi fondamentali (artt. 1-12)
- Diritti e doveri dei cittadini (Parte I, artt. 13-54)
- Ordinamento della Repubblica (Parte II, artt. 55-139)
È inoltre una Costituzione:
- votata, perché è
stata adottata volontariamente e liberamente dal popolo attraverso un
apposito organo ossia dall’Assemblea Costituente;
- rigida, cioè modificabile soltanto a mezzo di leggi emanate con
procedimenti ponderati e aggravati;
- lunga, perché oltre
le norme sull’organizzazione statale contempla anche i principi
fondamentali dello Stato e i diritti fondamentali dei cittadini;
- scritta, perché è consacrata in un documento
formale.
- Crisi
di Governo
Si ha crisi di Governo quando viene meno la fiducia
della maggioranza parlamentare e il Governo non è più di
fatto in grado di funzionare regolarmente, perché il Parlamento
si opporrebbe sistematicamente alle sue iniziative.
Le crisi possono essere parlamentari o extraparlamentari a seconda che
si originino all'interno del Governo senza alcun coinvolgimento del
Parlamento oppure che siano la conseguenza del venir meno del
rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo.
La fiducia del Parlamento può venire meno in modo espresso o tacito.
- Criterio della gerarchia delle fonti
Le fonti del diritto in un ordinamento giuridico non sono tutte di pari
grado o importanza. Normalmente, per dare ordine alle fonti che
coesistono e sono in vigore in uno Stato, tra i vari criteri possibili
quello maggiormente utilizzato è il criterio della gerarchia
delle fonti.
Secondo tale criterio esistono tre livelli gerarchici:
- I livello. Fonti costituzionali (Costituzione,
leggi costituzionali e di revisione costituzionale);
- II livello. Fonti legislative, dette anche fonti
primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi);
- III livello. Fonti regolamentari, dette
anche fonti secondarie (regolamenti del Governo, degli enti
locali).
La fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza la
fonte inferiore non può contraddire quelle superiori. In
concreto questo significa che la fonte inferiore che abbia un contenuto
contrario a quella superiore è da considerarsi invalida,
perché è affetta da un vizio e dovrà pertanto
essere eliminata, abrogata dall'ordinamento o disapplicata.
- Criterio della progressività
Questo criterio serve ad avvicinare le
posizioni sociali e a ridurre il divario tra chi ha molto e chi ha
poco. Svolge una funzione di redistribuzione della ricchezza in quanto
con le risorse tributarie lo Stato finanzia i servizi pubblici di cui
usufruiscono tutti i cittadini in modo paritario, pur contribuendo in
misura diversa.
La progressività è funzionale al dovere tributario secondo il
quale tutti i cittadini italiani e stranieri hanno il dovere di pagare
i tributi stabiliti dalla legge per i redditi prodotti e le
proprietà possedute in Italia, a condizione che siano in grado
di farlo ovvero che abbiano la capacità contributiva.
In base a questo principio, l’aliquota d’imposta aumenta all’aumentare
dell’imponibile.
Torna all'inizio
- Decisioni
Le decisioni sono atti normativi previsti dal Trattato istitutivo della
Comunità Europea e sono obbligatorie in tutti i loro elementi per
i destinatari da essi designati.
Le decisioni possono essere indirizzate sia agli individui che agli
Stati membri e sono in linea di principio emanate dalla Commissione Europea, anche se possono essere emanate dal Consiglio
dell’Unione Europea, quando sono indirizzate agli Stati membri.
Acquistano efficacia soltanto dalla data di notifica o da altra data
successiva espressamente indicata.
- Decreti
legge
I decreti legge vengono indicati in modo abbreviato con la sigla D.L.,
e sono emanati dal Governo solo in casi straordinari di
necessità e di urgenza. Il decreto legge, a
differenza del decreto legislativo, è un atto che il Governo
delibera direttamente sotto la sua responsabilità senza aver
ottenuto una delega dal Parlamento, depositario della funzione
legislativa. Oltre a quello, assai elastico, della necessità
ed urgenza, altro limite alla decretazione d’urgenza
riguarda l’impossibilità per il Governo di emanare decreti in quelle
materie (approvazione del bilancio o del suo esercizio provvisorio,
autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, etc.) per le
quali è previsto il controllo politico del Parlamento
sul Governo.
Il decreto legge è deliberato dal Consiglio dei Ministri,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale. Il decreto legge entra in vigore immediatamente con la sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto legge deve essere presentato alle Camere per la conversione
in legge nel giorno stesso della sua pubblicazione; entro cinque
giorni da tale data, le Camere, anche se sciolte, si devono
riunire per esaminarlo e convertirlo in legge. Per evitare abusi, la
Costituzione stabilisce che perde di efficacia sin dall’inizio
(cioè si considera come mai venuto in esistenza) se non è
convertito in legge dal Parlamento entro i 60 giorni successivi alla
sua emanazione.
- Decreti legislativi
o leggi delegate
I decreti legislativi vengono indicati in modo abbreviato con la sigla
d.Lgs o DLG e sono atti emanati dal Governo su espressa legge di
delegazione o legge delega del Parlamento che lo autorizza a svolgere la funzione
legislativa entro determinati limiti.
La delega legislativa è normalmente conferita dal Parlamento nei
casi di particolare complessità della materia sulla
quale legiferare.
Con la legge di delegazione o legge delega, il Parlamento indica al
Governo:
- la materia oggetto della delega sulla quale il
Governo potrà legiferare eccezionalmente;
- il termine entro il quale il Governo deve fare
uso di questa potestà legislativa;
- i principi e i criteri direttivi a cui
il Governo dovrà ispirarsi nell’emanare il decreto legislativo.
Il Governo, in osservanza al contenuto della legge di delegazione,
delibera il testo normativo che verrà poi emanato con Decreto
del Presidente della Repubblica (D.P.R.) e pubblicato, come le leggi,
sulla Gazzetta Ufficiale.
- Delegificazione
La delegificazione è un procedimento che si instaura quando una
fonte di tipo secondario, come è il caso dei regolamenti del
Governo, si sostituisce ad una fonte di tipo primario, ad esempio ad
una legge, nella regolazione di una determinata materia.
Questo procedimento assume particolare rilevanza con riferimento
all’organizzazione amministrativa, dato che in questo settore più
che in altri si avverte l’esigenza di una disciplina che
possa essere facilmente adattata al mutare delle circostanze e che si
adegui alle peculiarità delle singole amministrazioni.
- Democrazia
Democrazia significa «governo del popolo» ed è
sancita dall’art. 1 della Costituzione secondo il quale «la
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione».
Come forma d’organizzazione
sociale e politica la democrazia tende ad assicurare la piena
libertà all’individuo, il quale non trova limiti
nell’esplicazione della propria attività se non laddove incontra
la sfera di libertà altrui; in senso più propriamente giuridico
essa si risolve in un insieme di procedure che permettono a tutti i
cittadini, direttamente o più spesso indirettamente, di
partecipare alle decisioni politiche e costituisce l’espressione della sovranità
popolare.
Quanto alla distinzione tra forme di democrazia diretta e rappresentativa
va rilevato che nel primo caso è lo stesso titolare del potere
sovrano (il popolo) ad esercitare funzioni di governo, mentre
nel secondo i cittadini eleggono un certo numero di rappresentanti,
con il compito di esprimere la volontà popolare. I
rappresentanti possono essere vincolati da un mandato imperativo,
quando devono rispettare la volontà degli elettori, oppure da un
mandato fiduciario (cd. rappresentanza politica),
quando possono operare, entro certi limiti, liberamente le proprie
scelte.
Nel nostro ordinamento c’è il divieto di mandato
imperativo per cui il rappresentante è in realtà
svincolato dagli impegni presi in sede di campagna elettorale e di
conseguenza l'elettore potrà manifestare l'eventuale
disapprovazione del comportamento del rappresentante solo non
rivotandolo.
- Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo
È una Dichiarazione di principi approvata dall’ Assemblea generale
dell’ONU il 10 dicembre 1948, che riconosce a tutti gli uomini una
serie di diritti fondamentali tra cui, la libertà, la
dignità, l'uguaglianza senza distinzioni di razza, sesso,
religione, opinione politica e lingua. La Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo è priva di valore vincolante, essendo una
semplice raccomandazione e non prevedendosi alcun meccanismo che
garantisca la sua applicazione automatica malgrado l’opera di vigilanza
e di denuncia da parte di personalità ed associazioni internazionali
(come, ad esempio, Amnesty International).
- Direttive
Le direttive sono, insieme ai regolamenti e alle decisioni, atti normativi previsti dai
Trattati istitutivi delle Comunità Europee che vincolano
lo Stato membro cui sono rivolte circa il risultato da
raggiungere, fatta salva la competenza degli organi nazionali in merito
alla forma ed ai mezzi di ricezione delle stesse.
Le direttive non hanno efficacia immediata,
anche se possono rinvenirsi tre eccezioni. Hanno efficacia diretta e
sono quindi direttamente applicabili le direttive che impongono al
destinatario un comportamento negativo; ovvero quelle che si limitano a
ribadire obblighi già previsti dai Trattati; ovvero quando si
tratti di direttiva self-executing dettagliata o
particolareggiata, ovvero contenente una disciplina talmente minuziosa
da escludere qualsiasi discrezionalità degli Stati per la sua
attuazione.
- Diritti
Vedi Diritto
- Diritti dei
cittadini
Vedi Diritti fondamentali ed
inviolabili dell’uomo
- Diritti
fondamentali ed inviolabili dell’uomo
La libertà del cittadino consiste nella possibilità che
questo ha di essere se stesso e di differenziarsi dagli altri grazie al
fatto che nello Stato in cui vive vengono riconosciuti i diritti
fondamentali ed inviolabili dell’uomo sanciti per la prima volta dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e descritti nella nostra
Costituzione.
Tra i diritti fondamentali più importanti c’è il diritto
alla vita e alla salute, la libertà di pensiero, di parola e di
stampa, la libertà di poter praticare liberamente la propria
fede religiosa e politica, la tutela della riservatezza, la
possibilità di essere difesi se accusati, anche se non si
possono sostenere le spese di un avvocato, il rispetto della
proprietà privata e della persona.
- Diritti sociali
I diritti sociali, sanciti nella nostra Costituzione, sono posizioni
soggettive che vengono riconosciute all'individuo titolare di una
pretesa a beneficiare di un’ampia gamma di prestazioni pubbliche, che
vanno oltre il riconoscimento dei principi di uguaglianza e
libertà tipici di uno Stato di diritto.
In particolare, tutti i soggetti, per l’adeguato sviluppo delle loro
personalità, vantano nei confronti dello Stato una serie di
diritti riguardanti la sicurezza sociale, il lavoro, le libertà
sindacali, l’istruzione e i servizi culturali.
La tutela dei diritti sociali è garantita tramite l’accesso alla
giurisdizione civile ed amministrativa ed è talvolta rafforzata
con altri strumenti di garanzia: si pensi al difensore civico, che in
Italia si è rivelato, a livello regionale, particolarmente utile
per la tutela dell’ambiente e della salute.
- Diritto
Il diritto può essere definito come un insieme di regole di
condotta (dette anche norme) generali ed astratte che
riguardano le azioni umane dei soggetti che appartengono ad una
determinata collettività in un determinato momento storico.
In base al contenuto il diritto si distingue in:
- diritto oggettivo
- diritto soggettivo
Diritto oggettivo è l’insieme delle norme giuridiche
obiettive e uniformi che regolano l’agire umano e la vita collettiva in
un ordinamento giuridico. Viene usualmente
distinto in diritto pubblico e diritto privato: il
primo è diretto a disciplinare la formazione, l'organizzazione e
l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i
loro rapporti con i privati; il secondo interviene a regolare i
rapporti tra i soggetti appartenenti ad una stessa collettività
in posizione di parità.
Diritto soggettivo è il potere di agire di un
soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto dall'ordinamento
giuridico, nonchè la pretesa, garantita e disciplinata dal
diritto oggettivo, dello stesso nei confronti di altri soggetti o beni.
Attribuisce al suo titolare una posizione di
vantaggio che questi potrà far valere nei confronti di tutti i
soggetti, nel caso di diritto soggettivo assoluto (erga
omnes), nei confronti di uno o più soggetti nell'ambito di
un determinato rapporto giuridico, nel caso di diritto soggettivo relativo
(actio in personam).
In base agli interessi protetti il diritto si distingue in:
- diritto pubblico: consiste di disposizioni
inderogabili poste a tutela degli interessi dell’intera
collettività che disciplinano la formazione, l'organizzazione e
l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i
loro rapporti con i privati nel caso in cui questi agiscano in
posizione di superiorità derivante dal fatto che agiscono in
veste di pubblica autorità;
- diritto privato: regola i rapporti
intersoggettivi tra gli individui di una stessa comunità, sia
riguardo alla loro sfera personale e familiare, sia riguardo ai loro
rapporti patrimoniali. Lo Stato si occupa della loro osservanza, solo
se il singolo richiede l’intervento di un giudice.
In base alle materie regolate il diritto si distingue in:
- diritto costituzionale, comprende le norme
essenziali ed i principi fondamentali della vita dello Stato, dei
cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità. Tali
norme e principi sono contenuti nella Costituzione e nelle leggi
costituzionali;
- diritto amministrativo, disciplina, nel rispetto
della Costituzione e della legge, l'attività amministrativa
dello Stato in tutti i suoi molteplici aspetti (la c.d. Pubblica
Amministrazione), regolandone il funzionamento, i poteri,
l'organizzazione, i beni, i mezzi, le forme degli atti, la tutela e i
rapporti con i singoli cittadini;
- diritto penale, comprende quel complesso di
norme con le quali lo Stato, mediante la minaccia di una specifica
sanzione afflittiva o pena, proibisce determinati comportamenti umani
che vengono definiti reati in quanto contrari ai fini da esso
perseguiti. Il diritto penale contribuisce ad assicurare le condizioni
essenziali della convivenza, predisponendo le sanzioni più
idonee alla difesa dei valori socialmente rilevanti e dei beni;
- diritto civile, comprende le norme che
riguardano l'esistenza del soggetto, le capacità e le
possibilità giuridiche che il soggetto ha di sfruttare le
risorse economiche. In particolare, il diritto civile disciplina i
diritti reali (titolarità di posizioni soggettive o
diritti che un soggetto può vantare rispetto ai beni materiali e
immateriali) e i rapporti di obbligazione (posizioni soggettive
rispetto ad un vincolo giuridico, come ad. es. il contratto). Inoltre,
disciplina la tutela del soggetto nei confronti delle offese eventuali
o attuali che colpiscono la sua sfera giuridico-patrimoniale;
- diritto commerciale, disciplina le azioni
di coloro che svolgono professionalmente attività economiche e
di coloro che interagiscono in questi rapporti commerciali quali le
imprese e le società;
- diritto processuale, comprende le norme che
regolano e disciplinano i diversi procedimenti davanti ai giudici
inerenti le controversie relative all’applicazione del diritto civile,
penale e amministrativo. Si distingue perciò un diritto
processuale civile (processo e procedimenti davanti alla magistratura
ordinaria civile) da un diritto processuale penale (processo e
procedimenti davanti alla magistratura ordinaria penale) e da un
diritto processuale amministrativo (processo e procedimenti davanti
alla magistratura speciale amministrativa, costituita in primo grado,
dai TAR - Tribunali Amministrativi Regionali e, in secondo grado, dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale).
- Diritto al lavoro
Il lavoro è il fondamento del sistema costituzionale inaugurato
nel 1948 in Italia, laddove si legge all’art. 1 Cost. che l’Italia
è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, idealizzando ed
enfatizzando il contributo lavorativo di ciascun cittadino inteso come
fonte di progresso materiale e spirituale per la nostra società.
Il diritto al lavoro non significa che i cittadini potranno ottenere un
posto di lavoro in maniera automatica, ma indica, piuttosto, un
principio fondamentale che dovrebbe indirizzare l'azione del
legislatore finalizzata a promuovere l’effettività di tale
diritto attraverso una politica di pieno impiego e di lotta alla
disoccupazione.
Il lavoro deve essere considerato un diritto che l’ordinamento
garantisce ai singoli e al tempo stesso un dovere che i singoli hanno
verso la collettività.
Il cittadino, pur essendo tenuto a svolgere un’attività
lavorativa, è tuttavia libero di scegliere quella a lui
più consona.
- Diritto
all’istruzione
L’art. 34 Cost. stabilisce che «la scuola è aperta a
tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi…».
Tutti i cittadini hanno diritto ad accedere alla scuola. Il 2°
comma dell’art. 34 prevede un grado minimo d’istruzione (cinque per
quella elementare, tre per la scuola media), al di là del quale
i gradi successivi sono garantiti ai capaci e meritevoli, attraverso
aiuti economici pubblici assegnati in maniera imparziale, che permettono
loro di proseguire gli studi.
- Diritto alla difesa
Tutti i cittadini hanno il diritto di agire in giudizio per tutelare i
propri diritti o interessi legittimi. Lo Stato ha previsto con legge il
Patrocinio a spese dello Stato per garantire la difesa e il diritto di
agire in giudizio anche a coloro che, avendo un reddito basso, non
possono permettersi di sostenere le spese legali.
- Diritto alla salute
La salute è un diritto dell’individuo ed un interesse della
collettività. Ciò significa che un soggetto ha il diritto
ma anche il dovere nei confronti della collettività di cui fa
parte di mantenersi in buona salute.
Per garantire e rendere effettivo il diritto alla salute lo Stato con
legge n. 833 del 1978 ha istituito il Servizio sanitario nazionale, che
si organizza attraverso le Aziende sanitarie locali (ASL). Tramite queste
aziende viene garantita la cura delle malattie, la prevenzione,
la riabilitazione, il controllo delle
condizioni sanitarie sul posto di lavoro e quanto altro risulti utile a
garantire il diritto alla salute.
- Diritto
costituzionale
Vedi Diritto
-
Diritto di agire in giudizio
Vedi Diritto alla difesa
- Diritto di veto
Il diritto di veto è il potere che viene attribuito ad un soggetto
di bloccare con il proprio voto contrario l’adozione di un atto.
In virtù del diritto di veto, i membri permanenti del Consiglio di
Sicurezza dell’ONU (gli Stati Uniti, l’ex Unione Sovietica, la Francia,
la Gran Bretagna e la Cina) possono impedire l’adozione di una risoluzione
da parte dello stesso organo, manifestando la propria opposizione.
- Dovere tributario
Tutti i cittadini italiani e stranieri hanno il dovere di pagare i
tributi stabiliti dalla legge per i redditi prodotti e le
proprietà possedute in Italia, a condizione che siano in grado
di farlo ovvero che abbiano la capacità contributiva.
Si ha capacità contributiva quando il soggetto dispone di
risorse economiche alle quali commisurare il prelievo tributario.
L’imposizione dei tributi viene utilizzata dallo Stato per:
- reperire le risorse che serviranno a finanziare le
spese pubbliche, ovvero quelle spese sostenute dallo Stato e dagli enti
pubblici per esercitare le loro funzioni;
- per portare avanti le scelte di politica economica.
I prelievi obbligatori di denaro da parte dello Stato si distinguono
in:
- imposte, che colpiscono tutti i cittadini
comprese le persone giuridiche in base al reddito percepito o al
patrimonio posseduto;
- tasse, che gravano sui cittadini quando questi
richiedono un servizio da parte della Pubblica Amministrazione (ad
esempio, le tasse sulla raccolta dei rifiuti);
- contributi, prelievi di denaro che ricadono solo
su particolari categorie di cittadini e che contribuiscono ad
affrontare alcuni oneri che lo Stato assume nell’esercizio delle
proprie funzioni (ad esempio: pensioni, assistenza medica).
Lo Stato effettua i prelievi obbligatori su ogni cittadino secondo il criterio
della progressività.
Ciò significa non solo che chi
ha di più deve pagare di più, ma anche che la percentuale
del prelievo deve aumentare con l’aumentare della ricchezza tassata.
- Doveri
I doveri sono situazioni giuridiche che si concretizzano nell’obbligo
di rispettare situazioni di supremazia altrui consistenti in diritti.
A seconda che il dovere corrisponda ad un diritto assoluto o ad un diritto
relativo ha un contenuto diverso. Quando
corrisponde ad un diritto soggettivo assoluto si concretizza in un
mero dovere di astensione dal compimento di atti lesivi dell’altrui
diritto. Quando corrisponde ad un diritto relativo è
imposto al soggetto un comportamento specifico, che si desume dal
rapporto obbligatorio.
La violazione del dovere è fonte di responsabilità
extracontrattuale nel primo caso, e contrattuale nel secondo.
Nel nostro ordinamento giuridico vi sono tuttavia dei doveri che non
possono essere derogati e dal cui adempimento nessun soggetto
può essere esentato. L’art. 2 Cost. prevede che
ogni uomo deve esercitare i suoi diritti e difendere le proprie
libertà nel rispetto dei diritti e libertà altrui. Si
rende indispensabile, pertanto, che ciascun cittadino adempia anche a
quei doveri di solidarietà necessari per il rispetto
dell’altrui sfera di autonomia e per assicurare la pacifica convivenza
tra i cittadini.
Rientrano tra questi doveri inderogabili: il dovere di difendere la Patria, il
dovere per i cittadini e gli stranieri di concorrere alle spese dello Stato e il dovere di fedeltà.
- Doveri dei cittadini
Vedi Doveri
Torna all'inizio
- Efficacia della legge nel tempo
Con l’entrata in vigore la legge diviene obbligatoria per tutti coloro ai quali è diretta ed
acquista generalmente piena efficacia, visto che l’art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in
generale" prevede che la legge disponga solo per l’avvenire. Esistono tuttavia una serie di
ipotesi in cui il momento dell’efficacia della legge e la sua entrata in vigore non coincidono.
È il caso ad esempio delle leggi c.d. retroattive ovvero che entrano in vigore con la pubblicazione
ma esplicano la loro efficacia anche su situazioni anteriori a questa. Tutte le leggi possono in
via di principio agire retroattivamente ad eccezione di quelle incriminatrici per le quali la
Costituzione prevede la irretroattività assoluta.
- Elettorato
L’elettorato è l’insieme di tutti i cittadini (elettori) allorché vengono convocati alle urne per esercitare una potestà a loro attribuita, cioé il diritto di voto. L’appartenenza al corpo elettorale
è documentata e realizzata attraverso l’iscrizione
nelle liste elettorali.
Si distingue un elettorato attivo da uno passivo; in particolare:
- l’elettorato attivo è il diritto che ogni
cittadino ha di essere elettore ovvero di votare i propri rappresentanti
politici. Per la Camera l’età richiesta per esercitare
l’elettorato attivo è 18 anni e per il Senato 25. Si tratta di un diritto soggettivo pubblico, inquadrabile
fra i diritti politici, e cioè fra i diritti che
hanno per contenuto l’esercizio di una pubblica funzione
attribuito a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, purché
maggiorenni;
- l’elettorato passivo consiste nella capacità
di essere eletto ed è attribuito a chi, oltre ad esser
capace di intendere e di volere, abbia anche particolari requisiti
di età (25 anni per essere eletti Deputati,
40 anni per essere eletti Senatori, 50 anni per essere eletti
Presidenti della Repubblica), e non si trovi in condizioni di
ineleggibilità o di incompatibilità.
- Elettorato attivo
Vedi Elettorato
- Elettorato passivo
Vedi Elettorato
- Elezioni
Vedi Elettorato
- Entrata in vigore
Perché una legge entri in vigore e ne sia obbligatorio il
rispetto da parte di tutti i cittadini, occorre che sia pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, e che sia trascorso un certo periodo di tempo
dalla sua pubblicazione, che di solito è 15 giorni (vacatio
legis). Il termine dei 15 giorni non è tassativo, in quanto
la stessa legge può stabilire un termine diverso (più
breve o più lungo) per la sua entrata in vigore.
Quando sono soddisfatte queste due condizioni, la legge entra in
vigore, acquista generalmente efficacia ed inizia a dover essere rispettata da parte dei cittadini,
fino a quando una legge successiva non la elimini o sostituisca,
ovvero non venga abrogata. Ci sono tuttavia delle ipotesi in cui la legge esplica un’efficacia
che non coincide con il momento della sua entrata in vigore (vedi anche "Efficacia della legge nel tempo").
Questo principio vale per le leggi ordinarie e per i decreti legislativi.
Una differenziazione deve invece essere fatta riguardo all’entrata
in vigore dei decreti legge che acquistano efficacia il giorno stesso
della loro pubblicazione.
Un Trattato internazionale entra in vigore ed esplica pienamente
i suoi effetti dopo aver esaurito la fase del deposito e dello scambio
delle ratifiche negli Stati contraenti.
Torna all'inizio
- Fiducia
Vedi Rapporto di fiducia
- Fonti derivate
Vedi Fonti del diritto
comunitario
- Fonti
del diritto
Le fonti del diritto sono quegli atti o fatti produttivi di diritto,
riconosciuti come tali dall’ordinamento di cui fanno parte (c.d. fonti di produzione).
Sono fonti del diritto anche quei documenti formali e pubblicazioni ufficiali
attraverso i quali il testo delle norme giuridiche viene portato a conoscenza
del cittadino (Gazzetta Ufficiale, Bollettini Ufficiali Regionali, siti ufficiali che pubblicano
legislazione) (c.d. fonti di cognizione).
Sono fonti di produzione del diritto la Costituzione e le leggi
costituzionali, le leggi ordinarie, gli atti di Governo aventi forza di legge (decreti
legge e decreti delegati), i regolamenti del Governo, gli Statuti Regionali, gli statuti degli
enti minori.
Oltre alle fonti scritte vi sono poi le fonti non scritte, dette anche
fonti-fatto, che si concretizzano in comportamenti umani assunti
dall’ordinamento nella loro oggettività, senza un preciso
riferimento ad un soggetto specifico che li ha posti in essere, ma a
seguito di un comportamento costante di una determinata
collettività. La più importante fonte non scritta del
nostro ordinamento è la consuetudine.
E’ necessario tuttavia sottolineare che accanto alle fonti del diritto
italiano esistono anche le fonti derivanti dall’adesione della
Repubblica italiana all’Unione Europea, alla Comunità Europea e
ai vari Trattati internazionali.
- Fonti del
diritto comunitario
Le fonti del diritto comunitario sono quegli atti che contribuiscono a
formare il quadro normativo dell’Unione Europea. Esse si distinguono in:
- fonti di diritto originario, che comprendono i trattati
istitutivi delle Comunità (Trattato di Parigi del 1951 e
Trattati di Roma del 1957) nonché quelli che hanno operato una
revisione dei trattati originari (Atto Unico Europeo; Trattato di Maastricht;
Trattato di Amsterdam);
- fonti di diritto derivato, ovvero le norme emanate
dagli organi comunitari (i regolamenti comunitari, le direttive e le
decisioni).
- Fonti di cognizione
Vedi Fonti del diritto
- Fonti del
diritto internazionale
Le fonti del diritto internazionale sono l’insieme delle norme che
regolano i rapporti tra gli Stati della Comunità internazionale e si suddividono in:
- fonti del diritto internazionale generali o primarie (la consuetudine);
- fonti del diritto internazionale particolari o secondarie (i trattati).
La consuetudine è la fonte primaria dell’ordinamento
internazionale, tant’è che secondo la dottrina prevalente la
norma fondamentale è da ritenersi il postulato pacta sunt
servanda (gli accordi vanno rispettati).
La consuetudine è l’unica fonte del diritto internazionale
generale e pertanto valida erga omnes, cioé nei confronti di tutti.
Si intende per consuetudine un comportamento costante ed uniforme,
tenuto dalla generalità dei soggetti internazionali, ripetuto
nel tempo, con la convinzione della obbligatorietà di detto
comportamento.
In sostanza gli elementi costitutivi di questa fonte sono
essenzialmente due:
- diuturnitas, ovvero la ripetizione di un
determinato comportamento nel tempo;
- opinio iuris sive necessitatis, ovvero la
convinzione della obbligatorietà di tale comportamento.
I trattati o accordi (o patti, convenzioni, statuti, etc) sono invece
norme di diritto internazionale particolari o pattizie, in quanto nate
dall’incontro della volontà di due o più soggetti
dell’ordinamento internazionale al fine di regolare un determinato
rapporto intercorrente fra essi.
L’inviolabilità e l’osservanza delle norme pattizie è
garantita dalla norma consuetudinaria pacta sunt servanda. Le norme
pattizie, a differenza di quelle generali di origine consuetudinaria,
non sono valide erga omnes, ma solo per i soggetti che partecipano alla
loro formazione. Inoltre, devono essere recepite all’interno degli
Stati interessati attraverso norme di esecuzione.
Tra le norme pattizie di rilevanza si ricorda la Carta istitutiva delle
Nazioni Unite o Carta ONU.
- Fonti di produzione
Vedi Fonti del diritto
- Formazione del
Governo
Vedi Governo
- Funzione
esecutiva
Vedi Governo
- Funzione
legislativa
Vedi Parlamento
- Funzione
legislativa costituzionale
Vedi Parlamento, Referendum
- Funzione
legislativa ordinaria
Vedi Legge ordinaria
Torna all'inizio
- Garanzie parlamentari
Vedi Immunità parlamentari
- Gerarchia delle fonti
Vedi Criterio della gerarchia
delle fonti
- Giurisprudenza
La giurisprudenza intesa in senso oggettivo è costituita
dall’insieme delle pronunce emesse dagli organi che esercitano
la funzione giurisdizionale.
Benchè nel nostro ordinamento non operi il principio dello
stare decisis, che obbliga i giudici a decidere in modo conforme
a come è stato deciso da altro giudice di grado superiore
sulla stessa questione, le pronunce soprattutto provenienti dalla
Corte di Cassazione o da altre giurisdizioni superiori, concorrono
alla formazione del diritto vivente ossia del diritto concretamente
applicato ed interpretato dai giudici. In realtà è
lo stesso legislatore ad attribuire alla Corte di Cassazione il
compito di garantire l’unità del diritto oggettivo.
In senso soggettivo, il termine giurisprudenza indica l’insieme
degli organi che esercitano la funzione giurisdizionale.
- Giustizia
Vedi Magistratura
- Giustizia amministrativa
Vedi Processo amministrativo
- Governo
Il Governo è costituito da un complesso di organi, cui è
affidata la funzione d’individuare e tradurre in concreti
programmi d’azione l’indirizzo politico espresso dal
corpo elettorale e dal Parlamento.
Esso si compone del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio
dei Ministri e dei Ministri.
La struttura e l’attività del Governo sono previste
e disciplinate in modo generico dagli artt. 92-96 Cost., e in modo
più specifico e dettagliato dalla L. 400/88.
La formazione del Governo è il procedimento di nomina del
Presidente del Consiglio e dei Ministri. Tale procedimento è
regolato solo in parte dalla Costituzione ed è costituito
da quattro fasi: consultazioni; conferimento dell’incarico
di formare il nuovo Governo; nomina del Presidente del Consiglio
e dei Ministri; giuramento e fiducia del nuovo Governo.
Il Presidente della Repubblica, prima di conferire l’incarico
a quello che diventerà il nuovo Presidente del Consiglio,
procede alle consultazioni dei segretari dei partiti, dei presidenti
dei gruppi parlamentari, degli ex Presidenti della Repubblica e
dei presidenti delle Camere, al fine di sondare il consenso - che
deve essere più ampio possibile - di cui godrà la
persona da incaricare e l’orientamento di maggioranza delle
forze politiche presenti in Parlamento.
Conferisce quindi l’incarico di formare il nuovo Governo alla
persona che gli sembra più idonea. Colui che riceve tale
incarico, se lo accetta, inizia a formare il Governo formulando
un Programma e redigendo una lista di Ministri.
Una volta formato il Governo, il Presidente del Consiglio in
pectore (che sta per essere nominato) si reca dal Presidente
della Repubblica, che nomina questo e i suoi Ministri.
I membri del Governo nominati giurano nelle mani del Presidente
della Repubblica di essere fedeli alla Repubblica, di osservarne
lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le loro funzioni
nell’interesse esclusivo della nazione.
Da questo momento entra in carica il nuovo Governo e il
vecchio cessa le sue funzioni.
- Grazia della
pena
La grazia insieme all’amnistia e all’indulto è
un atto di clemenza.
Si tratta di un provvedimento di carattere particolare, in quanto
è essenzialmente individuale e, come tale, va a beneficio
di una persona determinata.
Presuppone una sentenza penale irrevocabile di condanna ed opera,
di norma, soltanto sulla pena principale, estinguendola in tutto
od in parte, oppure commutandola in una pena di specie diversa.
Può estinguere le pene accessorie o gli altri effetti penali
della condanna, solo se ciò è espressamente previsto
dal decreto di grazia.
La grazia viene chiesta al Presidente della Repubblica con
domanda sottoscritta dal condannato o, se questi è detenuto
o internato, può essere presentata al magistrato di sorveglianza.
Il PM dovrà raccogliere il materiale sulla condotta del condannato
e inviarlo alla direzione Affari penali del Ministero della Giustizia
che formerà un fascicolo destinato al Quirinale. Tale fascicolo
tornerà al Ministro per la controfirma.
La grazia, al contrario dell’amnistia, non cancella il reato.
-
Gruppi parlamentari
I gruppi parlamentari rappresentano la proiezione dei partiti politici
o dei movimenti politici all’interno del Parlamento e consentono
ai parlamentari di partecipare ai lavori delle Camere.
La partecipazione ad un gruppo è obbligatoria per ogni parlamentare:
infatti, i senatori ed i deputati devono dichiarare, entro due giorni
(tre giorni per i senatori) dalla prima seduta successiva alla loro
elezione, a quale gruppo intendano iscriversi, in quanto l’elezione
di un parlamentare nella lista di un partito non comporta l’automatica
iscrizione nel suo gruppo. Qualora essi non esercitino questa loro
facoltà sono iscritti d’ufficio nel cd. gruppo misto.
Il parlamentare che si dissocia dal suo gruppo non decade dalla
posizione di membro del Parlamento, carica che conserva per tutta
la legislatura. Unica sanzione che il partito può infliggere
al dissenziente è la mancata ripresentazione nelle sue liste
per le successive elezioni.
Torna all'inizio
- Immunità parlamentari
Per svolgere in piena libertà le proprie funzioni i membri del
Parlamento godono di particolari garanzie cosiddette immunità
parlamentari, che comprendono l’insindacabilità delle
opinioni espresse e dei voi dati e l’inviolabilità.
Per insindacabilità s’intende che i parlamentari non
possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni.
L’inviolabilità riguarda invece la procedibilità
ovvero la sottoponibilità del parlamentare a un processo penale in
ordine ai reati compiuti durante il mandato.
Una recente riforma ha abrogato in parte l’istituto dell’autorizzazione
della Camera di appartenenza a procedere penalmente contro i
parlamentari.
Tale autorizzazione è ora richiesta solo per:
- arrestare un parlamentare;
- limitare in altro modo la sua libertà personale;
- perquisire la sua persona o il suo domicilio;
- intercettare le sue telefonate e la sua corrispondenza.
Trattandosi di prerogative riconosciute a determinate
persone in virtù dell’esercizio di funzioni
pubbliche di particolare importanza, le immunità non sono
rinunziabili.
- Imposte
Le imposte sono prestazioni in danaro che i cittadini debbono
obbligatoriamente e incondizionatamente allo Stato o ad altro ente
pubblico, secondo criteri e procedure legalmente definite.
Sono quindi prelievi coattivi di ricchezza effettuati dallo Stato o da
enti pubblici allo scopo di ottenere i mezzi necessari alla produzione
di servizi indivisibili, servizi cioè di cui si
avvantaggia la collettività nel suo insieme.
Le imposte possono essere:
- dirette, quando sono commisurate alla
qualità economica del soggetto obbligato, ovvero al suo reddito
o al suo patrimonio. Le principali imposte dirette sono: l' IRPEG,
imposta sulle persone fisiche, progressiva e calcolata sull’insieme dei
redditi percepiti da un cittadino in un anno; l' IRPEF, imposta
sulle persone giuridiche, proporzionale al reddito annuo;
- indirette, quando sono commisurate al valore
della transazione economica che ne costituisce il presupposto,
indipendentemente dalle qualità e dalle possibilità
economiche di chi è obbligato a pagarle. La principale imposta
indiretta è l’IVA, imposta sul valore aggiunto, che si paga su
ogni scambio.
- Indulto
L’indulto è insieme all’amnistia e alla grazia un atto di
clemenza generale che non opera sul reato, ma esclusivamente sulla pena
principale, che è in tutto o in parte condonata.
L’indulto, come la grazia, non estingue le pene accessorie, a meno che il
decreto non preveda diversamente, mentre comporta la non
eseguibilità delle misure di sicurezza, salvo quando la pena
inflitta sia la reclusione superiore a 10 anni, ovvero la misura sia
conseguente a una dichiarazione di abitualità,
professionalità o tendenza a delinquere.
La competenza a concedere l’indulto spetta in via esclusiva al
Parlamento con deliberazione effettuata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione
finale.
- Interpellanza
L’interpellanza, è un atto ispettivo consistente nella domanda
rivolta per iscritto da un parlamentare al Governo o a un
Ministro per conoscere i motivi della loro condotta
politica rispetto ad una data questione. A differenza
dell’interrogazione (che può ricevere risposta anche in Commissione)
l’interpellanza va illustrata dal presentatore e discussa
sempre in Assemblea e tende ad ottenere una risposta
su materie che si ritengono degne di discussione, per
costringere la maggioranza di governo ad assumere posizione. Se il
parlamentare che l’ha proposta non si ritiene soddisfatto e intende
promuovere un’ulteriore discussione sulle spiegazioni fornite dal Governo,
può presentare una mozione.
- Interrogazione
parlamentare
Come l’interpellanza l’interrogazione è un atto ispettivo di
carattere politico consistente nella domanda rivolta per iscritto da un
parlamentare, solitamente di minoranza, al Governo o ad un Ministro con
la quale si chiede: se il Governo o il Ministro siano a conoscenza di
quel fatto, se quel fatto sia vero o falso e quali iniziative al
riguardo esso intenda adottare.
All’interrogazione, di regola, il Governo risponde oralmente e di
solito in Commissione, a meno che
non venga espressamente richiesto di rispondere per iscritto.
- IRPEF - Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche
L’IRPEF, o imposta sui redditi delle persone fisiche, è la
principale imposta diretta del nostro sistema tributario. È
personale perché colpisce tutti i redditi prodotti dalle
persone fisiche e progressiva perché si applica con aliquote
crescenti per scaglioni di reddito. Presupposto dell’IRPEF è
il possesso di redditi di qualsiasi natura.
Sono soggetti all’IRPEF tutte le persone fisiche, residenti e non nel territorio, purché
si tratti di redditi prodotti in Italia.
- IRPEG - Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
L’IRPEG, o imposta sul reddito delle persone giuridiche, è a
carattere personale e proporzionale e colpisce il possesso da parte
di una persona giuridica, o di un ente ad essa similare, di redditi, in
natura o denaro, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi
fonte.
L’IRPEG trova la sua giustificazione nella circostanza che le
società, per il trattamento giuridico cui sono sottoposte,
godono di un’autonoma capacità contributiva.
L’oggetto dell’imposta è il reddito complessivo netto, formato
da tutti i redditi della società o ente assoggettato ad essa con
l’esclusione dei redditi esenti.
Sono soggetti all’IRPEG:
- le società per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative
e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio
statale;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle
società, residenti nel territorio dello Stato, aventi ad oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle
società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali.
- Irretroattività
La legge dispone solo per l’avvenire, cioè non ha effetto retroattivo ovvero interviene a disciplinare rapporti e situazioni che si verificano dopo la sua entrata in vigore.
Il comportamento del cittadino quindi previsto dalla legge può essere preso in considerazione solo se è venuto in esistenza dopo la sua entrata in vigore.
Ogni comportamento precedente all’entrata in vigore della legge, pur potendo essere a questa contrario, non è normalmente punibile o perseguibile da parte dell'ordinamento giuridico.
Vi sono tuttavia alcuni casi eccezionali in cui la legge può avere effetto retroattivo, può cioè disciplinare situazioni precedenti alla sua entrata in vigore: è il caso dell’applicazione di una legge penale favorevole al reo.
- Iter di
formazione della legge ordinaria
La formazione di una legge si articola in quattro fasi: esame e
approvazione, promulgazione, pubblicazione.
Il processo di formazione ha inizio quando viene presentato al
Presidente di una delle due Camere una proposta di legge, cioè
un testo legislativo redatto in articoli.
Tale proposta può essere presentata dal Governo, da singoli
parlamentari, dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, da
cinquantamila elettori, dalle Regioni e dai Comuni. Essa viene inviata per un esame preliminare alla Commissione
permanente competente per materia. Normalmente l’approvazione della
legge avviene da parte delle due Assemblee sulla base di una relazione
presentata dalla Commissione.
La legge viene approvata articolo per articolo e poi globalmente
prima da una Camera e poi dall’altra. Sui singoli articoli i
parlamentari e il Governo possono presentare emendamenti, cioè
proposte di modifica aggiuntive, modificative e soppressive. Se il
Governo decide di porre la fiducia sull’approvazione di una legge, non
possono essere fatti né quantomeno proposti emendamenti.
In molti casi si utilizza il procedimento abbreviato: in base
all’art. 72 Cost., per accelerare i lavori parlamentari è
possibile che alcune leggi vengano deliberate direttamente in
Commissione (detta in questo caso in sede deliberante). Questo
procedimento abbreviato non è consentito né per le leggi
in materia costituzionale ed elettorale, né per le leggi di
bilancio e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
- IVA - Imposta sul Valore Aggiunto
L’IVA è l’imposta sul valore aggiunto introdotta allo scopo
di armonizzare il nostro sistema fiscale con quello della
Comunità Europea. È un’imposta che colpisce solo la
parte di incremento di valore che il bene subisce nelle singole fasi di
produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore
finale, che corrisponderà l’intero tributo.
L’IVA viene applicata con aliquote diverse su:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
- le importazioni da chiunque effettuate;
- gli acquisti intracomunitari di beni.
La base imponibile su cui va calcolata l’IVA è costituita
dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente,
comprese le spese e gli oneri accessori.
Torna all'inizio
- Legge
comunitaria
Si chiama comunitaria quella legge nella quale vengono raggruppate
tutte le direttive delle Comunità Europee che devono ricevere
attuazione nel nostro Paese. Essa deve essere presentata dal Governo
alle Camere entro il 31 gennaio di ciascun anno.
In allegato al disegno di legge comunitaria, il Governo presenta alle Camere un elenco delle direttive che necessitano di
attuazione. Ha altresì il compito di fornire alle Camere una
relazione semestrale circa la partecipazione dell’Italia al processo
normativo comunitario e sui principi e le linee
caratterizzanti la politica italiana nei confronti degli atti
normativi comunitari.
Con la legge comunitaria inoltre, vengono modificate o abrogate le
disposizioni interne contrarie agli obblighi comunitari e viene autorizzato
il Governo ad attuare con regolamenti le direttive CE nelle materie non
riservate.
- Legge cornice o legge
quadro
La legge cornice o legge quadro dello Stato è una legge
contenente i principi fondamentali che devono regolare una singola
materia e ai quali i soggetti cui è conferito il potere di
regolare quella stessa materia devono attenersi. La legge cornice
è molto utilizzata nell’ambito delle competenze legislative
concorrenti tra Stato e Regioni a statuto ordinario.
- Legge
costituzionale
La legge costituzionale è una legge contenente norme che si
aggiungono a quelle della Costituzione o che le abrogano o modificano:
in questi due ultimi casi si parla più propriamente di legge di
revisione costituzionale.
Indipendentemente dal loro obiettivo le leggi costituzionali sono
approvate dal Parlamento con un procedimento aggravato che
richiede maggioranze più ampie di quelle necessarie per
l’approvazione delle leggi ordinarie: una doppia approvazione da parte
di ciascuna delle due Camere con un intervallo di tempo tra una
votazione e l'altra non inferiore a tre mesi.
Inoltre, le leggi di
revisione costituzionale e quelle costituzionali vengono sottoposte a
referendum sospensivo-consultivo qualora nella seconda
votazione non venga raggiunta la maggioranza dei 2/3 in una delle due
Camere e se, entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
ne facciano richiesta 1/5 dei membri di una
Camera, 500.000 elettori ovvero 5 Consigli regionali. Sarà
l'elettorato a decidere se quella revisione
della Costituzione debba essere fatta oppure no, esprimendo la propria
volontà in sede di referendum.
La legge costituzionale ha la stessa forza giuridica della
Costituzione: in tal modo, nel contrasto tra una norma della
Costituzione ed una legge costituzionale successiva, il criterio
interpretativo applicabile è quello secondo il quale la norma
posteriore nel tempo abroga la norma anteriore incompatibile, a meno
che la legge costituzionale violi i principi supremi (democrazia,
corpo elettorale, etc.): in tal caso prevale sempre la
Costituzione, anche se precedente.
- Legge delega o legge di
delegazione
La legge delega o legge di delegazione è la legge con cui il
Parlamento conferisce al Governo il potere di emanare decreti legislativi in una
determinata materia o su un determinato oggetto.
Nella legge delega il Parlamento deve indicare al Governo:
- la materia oggetto della delega sulla quale il
Governo potrà eccezionalmente legiferare;
- il termine entro il quale il Governo deve fare
uso di questa potestà legislativa;
- i principi e i criteri direttivi a cui
il Governo dovrà ispirarsi nell’emanare il decreto legislativo.
Accanto a tali limiti, fissati dalla Costituzione, la legge delega ne
può introdurre altri, ad esempio imponendo al Governo di
ascoltare il parere di commissioni parlamentari.
- Legge finanziaria
La legge finanziaria è la legge che, approvata in concomitanza
con l’approvazione della legge di bilancio, viene utilizzata
per realizzare gli obiettivi previsti dalla politica economica del
Governo.
La legge finanziaria viene approvata prima dell’approvazione
della legge di bilancio e può:
- determinare il tetto massimo del ricorso dello Stato al
mercato finanziario per l’anno successivo e la cifra massima per la
quale lo Stato può indebitarsi;
- determinare la spesa massima per l’anno successivo
delle leggi di spesa poliennali approvate;
- modificare leggi precedenti prescrivendo nuove entrate
(maggiori o minori) e nuove spese (maggiori o minori).
La legge finanziaria può contenere solo norme che hanno effetti finanziari a partire dal primo anno considerato nel bilancio
pluriennale. Inoltre, non può introdurre nuove imposte,
tasse o contributi né può disporre nuove o maggiori
spese, ad eccezione di alcune limitate ipotesi.
Il disegno di legge
finanziaria va presentato, entro il 30 settembre di ogni anno, dal Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
- Legge ordinaria
La legge ordinaria è quella legge deliberata dal Parlamento secondo
il procedimento previsto ed è la fonte più frequentemente utilizzata.
Ogni proposta di legge, approvata da una Camera deve essere approvata,
nello stesso testo, anche dall’altra. Se vengono apportate modifiche
queste devono essere approvate anche dall’altra Camera.
In particolare la legge ordinaria può:
- modificare o abrogare, nell’ambito della sua
competenza, qualsivoglia disposizione vigente, fatta eccezione per
quelle di rango costituzionale;
- resistere all’abrogazione e alla
modificazione da parte di fonti ad essa subordinate;
- essere soggetta al controllo di
conformità alla Costituzione e alle altre disposizioni di rango
costituzionale soltanto da parte della Corte Costituzionale;
- essere sottoposta a referendum abrogativo.
- Legge regionale
Nel nostro ordinamento, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sono titolari di potestà normativa che si esplica
attraverso l’emanazione di atti che, sotto il profilo formale e
procedurale, sono assimilabili alle leggi formali dello Stato.
Le leggi regionali possono disciplinare le materie solo laddove venga
prevista una potestà legislativa a loro favore. Per le Regioni a
statuto ordinario gli ambiti di potestà sono quelli previsti
dall’art. 117 Cost.; invece, per le Regioni a statuto speciale, quelle
previste nei singoli statuti.
Le leggi regionali sono leggi che hanno un’efficacia limitata al
territorio della Regione che le emana.
La Regione è autorizzata
ad esercitare la potestà legislativa proprio dalla Costituzione,
che le conferisce competenza legislativa:
- concorrente, quando ad esercitarla sono
congiuntamente lo Stato e la Regione, anche se in momenti diversi.
Infatti lo Stato prevede con una legge cornice i principi
fondamentali per l’emanazione delle leggi regionali in una determinata
materia; la Regione, a sua volta, in osservanza della legge cornice e
dei principi in essa contenuti, approva ed emana le leggi regionali;
- esclusivo-residuale, nelle materie in cui non
esiste una competenza esclusiva dello Stato né una concorrente.
La Costituzione non elenca le materie in cui c’è la
competenza esclusiva delle Regioni, ma prevede una clausola generale
in cui viene detto che in tutte la materie in cui non è
espressamente prevista una competenza dello Stato o una competenza
concorrente dello Stato e della Regione, quest’ultima ha competenza
esclusiva.
L’attività legislativa delle Regioni, così come quella
statale, deve rispettare, quali limiti generali comuni, la Costituzione
ed i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
- Legislatura
È il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare (5
anni) per ciascuna Camera, salvo scioglimento anticipato, o proroga in
caso di guerra. La legislatura si articola in sessioni e sedute.
Per sessione si intende il periodo continuativo di lavoro
delle Camere compreso fra una convocazione e l’aggiornamento dei lavori
(cioè la temporanea sospensione di essi con rinvio ad altra
data).
Sedute sono le singole riunioni delle Camere.
- Legittimità
costituzionale
Ogni legge ordinaria deve essere conforme alla Costituzione, non deve,
cioè, essere in contrasto con essa.
Il controllo sulla
legittimità costituzionale delle leggi è svolto nel
nostro ordinamento dalla Corte Costituzionale, anche se ogni giudice
nel corso di qualsiasi procedimento giudiziario può, se vi sia
un dubbio di costituzionalità sulla legge che sta applicando,
rinviare la stessa alla Corte Costituzionale che, con apposito
procedimento, ne verifica la legittimità (c.d. procedimento in
via incidentale).
La verifica di legittimità costituzionale di una legge
può inoltre essere chiesta alla Corte anche in via principale
o diretta dalle Regioni e dallo Stato, quando una legge
regionale eccede la competenza della Regione, ossia è stata
emanata in una materia che non rientra tra quelle che la Costituzione
attribuisce alla Regione, oppure
quando una legge dello Stato leda la sfera di competenza di una
Regione, ossia sia stata emanata in una materia che la Costituzione
riserva specificamente alla Regione.
- Libertà di associazione
La libertà di associazione consiste nella libertà
riconosciuta ad ogni individuo di associarsi insieme ad altri per lo
svolgimento o il perseguimento di obiettivi o attività comuni. Essa è
considerata una libertà strumentale. La Costituzione, infatti,
garantisce la libertà di associazione, in quanto la considera
indispensabile per favorire lo sviluppo della persona umana nella
dimensione collettiva e la sua partecipazione alla vita economica,
politica e sociale del Paese. Inoltre, la Costituzione, dopo aver
garantito in linea generale tale libertà nell’art. 18, ne
riconosce l'attuazione in particolare nell'ambito politico (art. 49),
sindacale (art. 39) e religioso (art. 19).
- Libertà
di circolazione e di soggiorno
E' un diritto fondamentale ed inviolabile dell’uomo garantito dall’art.
16 Cost. ed estrinsecantesi in tre facoltà:
- libertà di circolazione sul territorio dello
Stato;
- libertà di fissare la propria residenza ovunque;
- facoltà di uscire temporaneamente o
definitivamente dallo Stato e di rientrarvi in qualunque momento.
Tali facoltà riconosciute al cittadino possono essere limitate
solo in casi espressamente previsti dalla legge e per motivi di
sanità o sicurezza pubblica, precisando che non è
consentita alcuna limitazione fondata su ragioni politiche.
- Libertà
di domicilio
La libertà di domicilio concretizza la proiezione della persona
nella dimensione spaziale. Tutelando tale libertà, l’ordinamento
garantisce la persona in rapporto all'ambiente che la circonda.
La libertà di domicilio (art. 14 Cost.) è
inviolabile e quindi non possono essere eseguite perquisizioni,
ispezioni, sequestri se non nei modi stabiliti dalla legge e secondo le
garanzie prescritte.
Limiti alla inviolabilità sono gli accertamenti
resi necessari da motivi di sanità ed incolumità pubblica
o per fini economici e fiscali.
- Libertà
di iniziativa economica
L’art. 41 Cost. afferma che l’iniziativa economica è libera, ma
allo stesso tempo esclude che essa possa svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla
libertà e alla dignità umana. Si tratta di limiti
negativi, di divieti posti a salvaguardia di valori costituzionalmente
prevalenti.
-
Libertà di manifestazione del pensiero
L’articolo 21 Cost. proclama il diritto di tutti i cittadini di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.
La libertà di manifestazione del pensiero va distinta dalla
libertà di corrispondenza in quanto essa salvaguarda il pensiero
divulgato ad una pluralità di soggetti e non comunicato ad una o
più persone determinate.
Nelle moderne società questa libertà viene concretamente
esercitata attraverso i mezzi di comunicazione di massa, tra i quali
rientrano la stampa, la televisione e radiodiffusione, gli spettacoli
pubblici, le nuove tecnologie applicate alla comunicazione.
La libertà di manifestazione del pensiero incontra tuttavia dei
limiti necessari a garanzia di diritti ed esigenze altrettanto
importanti. Essi consistono in alcuni divieti di:
- offendere la dignità di altre persone;
- violare il diritto alla riservatezza, diffondendo
notizie che riguardano aspetti privati della vita di altre persone;
- rivelare notizie coperte da segreto di Stato,
d’ufficio e istruttorio.
- Libertà
di religione
L’art. 8 Cost. riconosce a tutte le confessioni religiose uguale
libertà di espressione. Ovviamente la libertà di
religione implica anche il diritto ad essere atei, a non professare
alcuna fede e a non ricevere alcun indottrinamento religioso.
La libertà di religione trova ulteriore protezione
attraverso l’esercizio delle altre libertà costituzionalmente
riconosciute, in particolare della libertà di pensiero e di
associazione.
L’art. 19 Cost. riconosce a tutti il diritto di professare liberamente
la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il
culto in pubblico o in privato, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.
Riguardo ai rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose,
relativamente alla Chiesa cattolica la Costituzione prevede che lo
Stato e la Chiesa siano, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani. I rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi del 1929 come
modificati dagli Accordi di Villa Madama del febbraio 1984.
Alle confessioni diverse da quella cattolica la Costituzione riconosce il diritto di organizzarsi secondo propri
statuti, purché non in contrasto con l’ordinamento giuridico
italiano. I rapporti tra queste confessioni acattoliche e lo Stato sono
regolati da leggi precedute da “intese” vincolanti, concordate tra il
Governo italiano e le rappresentanze di tali confessioni.
- Libertà
di riunione
La libertà di riunione è garantita ai cittadini dall’art.
17 Cost. e consiste nella facoltà di incontro temporaneo e
volontario in un luogo determinato ed in seguito ad un preventivo accordo,
indipendentemente dalle ragioni, politiche,
ricreative o religiose per cui ci si riunisce. Essa costituisce lo strumento attraverso cui i gruppi e
le formazioni sociali perseguono i propri fini.
I limiti che tale libertà incontra sono che le riunioni devono
svolgersi in forma pacifica e senza armi; solo per le riunioni
in luoghi pubblici (strade, piazze, etc) è richiesto un
preavviso alle autorità di polizia, che possono, qualora
sussistano ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica,
vietarle.
- Libertà
personale
La libertà personale costituisce il presupposto logico e
giuridico di tutte le libertà riconosciute all’individuo dalla
Costituzione.
Il suo fondamento è nell’art. 13 Cost., il quale
stabilisce che la libertà personale è
inviolabile e prosegue: «Non è ammessa alcuna forma di
detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge».
In tale disposizione si possono individuare fondamentalmente tre
garanzie:
- riserva di legge, che consiste nell’attribuzione in
via esclusiva al potere legislativo della competenza a
disciplinare la materia relativa ai casi ed alle modalità in cui
si può legittimamente limitare la libertà personale di un
individuo;
- riserva all’autorità giudiziaria della
competenza all’emanazione dei provvedimenti restrittivi della stessa.
Solo il giudice, infatti, investito di autorità super partes,
è in grado di offrire garanzie d’imparzialità;
- obbligo della motivazione delle sentenze che deve
necessariamente accompagnare ogni provvedimento giurisdizionale che
limiti la libertà personale.
Torna all'inizio
- Maggioranza
La maggioranza è una regola che costituisce la base del
funzionamento degli organi collegiali. Può essere
richiesta come condizione sia per la validità delle riunioni
di un organo che per l’approvazione di una
delibera.
La maggioranza può essere:
- relativa, se raggiunta da chi
ottiene il maggior numero dei voti a prescindere dal rapporto degli
stessi con il totale dei votanti;
- assoluta, quando si raggiunge almeno la metà + 1
dei componenti (ad esempio, per l’approvazione del regolamento ex art. 64 Cost.);
- qualificata, quando sono richiesti i 3/5 (ad esempio, per l’elezione
dei membri del CSM, dei giudici aggregati della
Corte Cost.) o i 2/3 (ad esempio, per l’elezione del P.d.R. nei primi tre scrutini
ex art. 83 Cost.) degli aventi diritto al voto.
-
Magistratura ordinaria
L’ordinamento giudiziario o Magistratura è quell'organo
costituzionale che esercita la funzione giurisdizionale, cioè
che ha il compito di controllare i comportamenti sociali per conservare
e restaurare l’ordine prescritto dalle norme giuridiche del nostro
ordinamento.
La Magistratura è costituita dai giudici che esercitano la
funzione giurisdizionale ovvero decidono le controversie applicando il
diritto. Le loro decisioni prendono la forma di sentenze.
I giudici sono soggetti solo alla legge; ciò comporta che:
- devono ricercare nella legge vigente nel
nostro ordinamento e non altrove la soluzione da dare ai casi loro prospettati;
- sono indipendenti dal potere politico e
soggetti solo alla legge; la loro indipendenza c.d. esterna
è garantita dal Consiglio Superiore della Magistratura.
La Magistratura si distingue in ordinaria e speciale.
La Magistratura ordinaria è costituita da:
- Giudice di Pace, giudice monocratico scelto dal
Consiglio Superiore della Magistratura tra i cultori delle materie
giuridiche di grande esperienza. È un magistrato onorario, presente
in tutti i Comuni più importanti, le cui funzioni sono sia
civili che penali e riguardano le cause di minor valore. Le sentenze
pronunciate da questo giudice possono essere appellate davanti al
Tribunale del distretto della città in cui ha sede il Giudice di
Pace.
- Tribunale, organo giudiziario con competenza
civile e penale più ampia. Dopo la riforma del 2000 è un
organo prevalentemente monocratico che giudica come istanza d’appello
delle decisioni del Giudice di Pace. Per cause civili e penali di
maggiore rilevanza e gravità il Tribunale giudica come collegio
formato da tre giudici.
- Corte d’Assise, giudice solo penale di primo
grado a partecipazione popolare, composto da 8 giudici , di cui 2
togati e 6 popolari, estratti periodicamente dalle liste di cittadini
aventi certi requisiti d'istruzione e moralità. La Corte
d’Assise giudica sui reati di sangue e sui reati contro la sicurezza
dello Stato (terrorismo, eversione) che possono essere puniti con le
pene più gravi (ergastolo o reclusione superiore a 24 anni). Le
sentenze della Corte d’Assise sono appellabili davanti alla Corte
d’Assise d’Appello.
- Corte d’Appello, giudice di appello delle
sentenze del Tribunale, in materia civile e penale. La sua
circoscrizione è distrettuale e di solito coincide col
territorio di una Regione.
- Corte di Cassazione, è unica e ha sede a
Roma. E’ l’organo che sta al vertice del sistema giudiziario in quanto
giudica sull’impugnativa delle decisioni emanate dai vari organi
d’appello. La Corte di Cassazione è suddivisa in diverse
sezioni, civili e penali composte ciascuna da 5 magistrati. Nelle cause
di maggior importanza e quando si tratta di dirimere e risolvere
contrasti tra le singole sezioni che la compongono, la Corte di
Cassazione giudica a sezioni riunite o unite. Tutte le sentenze
sono impugnabili di fronte ad essa, quando la parte sostenga che vi
è stata violazione della legge. Si dice pertanto che la
Cassazione giudica solo sulla legittimità e non sul merito
di una causa.
- Magistrati e Tribunali di sorveglianza, i quali
decidono sulle controversie che si verificano durante l’esecuzione
penale e dispongono in materia di misure alternative o misure di
sicurezza.
- Tribunali dei minorenni, istituiti presso ogni
sede di Corte d’appello e composti da 4 giudici, di cui due togati, e
due, necessariamente un uomo e una donna, esperti in psichiatria,
pedagogia e altre scienze sociali. Ha competenza in determinati settori
civili dove vengono in gioco i diritti personali dei minori e in
materia penale, quando i reati vengono commessi da minori.
- Magistrature
speciali
I giudici appartenenti alle Magistrature speciali sono titolari di
competenze circoscritte e delimitate rispetto alle competenze del
giudice ordinario e soggetti ad una disciplina differenziata rispetto a
quella dettata dalla legge sull’ordinamento giudiziario.
Salvo eccezione espressamente prevista dalla Costiuzione è vietata l’istituzione di
giudici speciali, in quanto la funzione giurisdizionale è
esercitata, per il principio dell'unità della giurisdizione, da
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento
giudiziario.
Sono costituzionalmente legittimi, invece, ed anzi espressamente
richiamati dall’art. 103 Cost. solo i seguenti giudici speciali:
amministrativi (Consiglio di Stato e TAR), in materia contabile (Corte dei
Conti), in materia tributaria (Commissioni
Tributarie), militari (Tribunali militari e Corte
d’Appello militare).
- Ministro
senza portafoglio
Con tale espressione si indicano quei Ministri che sono tali in base ai compiti loro affidati,
ma non sono responsabili di un dicastero particolare. Oltre a non avere una sede fisica, ovvero un Ministero, in cui esercitare la loro
funzione essi non hanno stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato (ecco perchè sono senza portafoglio). Fanno
comunque parte del Consiglio dei Ministri e si occupano di questioni politiche; variano di numero a
seconda delle necessità del Governo.
- Mozione
La mozione è uno strumento di indirizzo che
consiste nella richiesta, fatta dai singoli membri del Parlamento
alla Camera cui appartengono, di procedere alla discussione e votazione
su un determinato oggetto su cui una precedente interpellanza avesse
lasciato insoddisfatti gli interpellanti.
Può, comunque, essere posta, indipendentemente da precedenti interpellanze, purchè almeno 10 deputati o 8 senatori
o un presidente di un gruppo parlamentare la promuovano.
La mozione di fiducia è una dichiarazione di giudizio e di desiderio
che tocca il nucleo fiduciario dell’indirizzo politico del Governo. Essa deve contenere obbligatoriamente la motivazione, perchè deve impegnare il Governo ad una determinata politica, che viene illustrata alle Camere al momento della presentazione per ottenere la fiducia.
La mozione di sfiducia invece pone fine al rapporto di fiducia
tra il Governo e la sua maggioranza parlamentare. Essa rappresenta lo
strumento sanzionatorio attraverso il quale il Parlamento critica il
comportamento del Governo difforme rispetto agli impegni programmatici
presi e su cui era stata concessa la fiducia. Deve essere presentata da almeno 1/10 dei membri
di una Camera e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione. Anche questa mozione deve essere
motivata ed obbliga, se approvata, il Governo a presentare le
dimissioni.
Esiste poi anche la mozioni di sfiducia individuale che si concretizza nella
possibilità di votare una mozione di sfiducia nei confronti di un singolo Ministro
senza coinvolgere l’intero Consiglio dei Ministri.
- Mozione di fiducia
Vedi Mozione
- Mozione di sfiducia
Vedi Mozione
Torna all'inizio
- NATO - North
Atlantic Treaty Organization
La NATO è un’organizzazione politico-militare di difesa
istituita con il Trattato di Washington del 4 aprile 1949 siglato da
dodici Paesi occidentali (Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Gran
Bretagna, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo e
Stati Uniti). Queste Potenze occidentali, all’indomani della fine
della seconda guerra mondiale, si accordarono per garantire l’obbligo
reciproco di difesa dalle aggressioni esterne e di ricomposizione
diplomatica delle controversie.
Organo supremo è il Consiglio Atlantico che riunisce i
rappresentanti degli Stati membri ed ha sede a Bruxelles. A questo si
affiancano altri organismi in campo militare (Comitato militare,
Organo esecutivo, Comando alleato in Europa, Comando alleato
dell’Atlantico) e in campo civile (Comitato di pianificazione della
difesa, Comitati con funzioni consultive, Segretariato).
Istituita per contrastare il pericolo di un attacco armato sovietico,
l’organizzazione ha mutato radicalmente il proprio ruolo in seguito
alla dissoluzione del blocco comunista.
Con il vertice di Bruxelles del
gennaio 1994 è stato avviato il Parternariato per la pace, mentre
il 25 maggio 1997 è stato firmato un accordo di reciproca
consultazione con la Russia su tutti gli aspetti relativi alla
sicurezza in Europa.
La cooperazione prevista con la creazione della NATO
è dunque sia di natura strettamente militare (interventi di
difesa dei membri, produzione bellica ed addestramento delle forze
armate) che di natura non militare, ossia in campo politico, economico
e sociale.
- Norma giuridica
La norma giuridica è la forma esterna che viene data alle regole di
condotta (dette anche norme) generali ed astratte che riguardano le
azioni umane dei soggetti appartenenti ad una determinata
collettività. L’insieme delle norme giuridiche costituisce il diritto,
la cui funzione è quella di garantire l’ordine sociale della
comunità, disciplinando i rapporti tra i membri della stessa in
un determinato momento storico.
Queste regole sono generali in quanto riguardano tutti i
soggetti e non solo alcuni e astratte, perché il
comportamento in esse previsto è un modello di comportamento
teoricamente identificato.
A seconda del loro contenuto le norme giuridiche si distinguono
in:
- prescrittive o di condotta, quando vietano o
impongono determinati comportamenti a tutti i membri appartenenti ad
una società;
- sanzionatorie, quando stabiliscono quali sanzioni
devono essere applicate nei confronti di coloro che hanno violato le
norme prescrittive o che si sono comportati in modo non consentito.
Esse sono rivolte agli organi dello Stato incaricati di applicarle;
- organizzative, indicative cioé degli organi che
compongono lo Stato e delle procedure e dei poteri attraverso cui
questi operano.
E' compito del giudice verificare (sussunzione) se il
comportamento reale (fattispecie concreta) del soggetto
corrisponda a quello previsto nelle regole di condotta di quel
determinato ordinamento giuridico (fattispecie astratta).
Dal punto di vista strutturale le norme giuridiche si compongono di due
elementi:
- il precetto, cioè il comando contenuto
nella norma;
- la sanzione, cioè la minaccia di un
castigo in caso di inosservanza del precetto.
Alcune norme giuridiche, tuttavia, sono prive della sanzione (cd. norme
imperfette).
Torna all'inizio
- Obbligo della
motivazione
È un obbligo che si concretizza nel dovere da parte dei soggetti
che sono tenuti a rispettarlo di spiegare quali siano stati i motivi e
l’ iter logico giuridico che hanno seguito per portarli a
decidere in un determinato modo piuttosto che in un altro.
L’obbligo della motivazione si distingue nell’ambito:
- giurisdizionale: esso consiste nella
rappresentazione e documentazione dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudice per arrivare alla decisione;
- amministrativo: esso consiste nell’obbligo di
enunciare l’iter logico seguito dall’Amministrazione
nell’emanazione dell’atto. L’art. 3 della l. 241/90, in ossequio al
principio della trasparenza, ha sancito che ogni provvedimento
amministrativo deve essere motivato, ad eccezione degli atti normativi
e di quelli a contenuto generale, che sono considerati a motivo libero.
- ONU - Organizzazione
delle Nazioni Unite
L’ONU è un organismo internazionale ovvero un’associazione di
Stati, dotata di personalità giuridica, che persegue un
interesse comune per mezzo di organi specifici.
E’ stata istituita nel 1945 per iniziativa delle nazioni vincitrici la
II guerra mondiale allo scopo di assicurare il mantenimento della pace
e della sicurezza nel mondo. Nell’ambito della conferenza di San
Francisco venne redatto lo Statuto che prende il nome di Carta
dell’ONU e che entrò in vigore il 24 ottobre 1945.
Oggi fa parte dell’ONU quasi ogni paese del mondo; in totale, 188
Paesi.
Gli organi principali sono l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale, la
Corte Internazionale di Giustizia ed il Segretario Generale.
Nell’attuazione dei suoi compiti l’ONU si avvale della collaborazione
di numerosi organi sussidiari e istituti specializzati.
Quando uno Stato diviene Membro delle Nazioni Unite, stabilisce di
accettare gli obblighi dello Statuto ONU, che fissa i principi
fondamentali delle relazioni internazionali.
Secondo quanto disposto dallo Statuto, l’ONU svolge quattro funzioni
principali:
- mantenere la pace e la sicurezza internazionali;
- sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni;
- cooperare nella risoluzione dei problemi internazionali e nella promozione
del rispetto per i diritti umani;
- rappresentare un centro per l’armonizzazione delle diverse iniziative nazionali.
Obiettivo importante è la difesa della pace e la prevenzione
della guerra, attraverso specifici interventi militari. L’ONU in
realtà avrebbe dovuto disporre di una forza armata propria ma le
resistenze soprattutto quelle delle grandi Potenze, ne
hanno impedito la realizzazione, limitando in parte il raggiungimento
degli scopi per i quali l’ONU era stata creata.
La maggior parte degli organismi dell’ONU ha sede a New York (USA). Solo la
Corte Internazionale di Giustizia ha sede a L'Aja (Olanda).
- Ordinamento della Repubblica
L’ordinamento della Repubblica è l’organizzazione complessiva
dello Stato italiano che si fonda sui seguenti organi costituzionali:
- il Parlamento, cui spetta la funzione
legislativa cioè quella di fare le leggi;
- il Governo, cui spetta la funzione esecutiva,
cioè quella di attuare in concreto gli indirizzi espressi con
legge del Parlamento;
- il Presidente della Repubblica, capo dello
Stato e vertice dell’ordinamento;
- la Corte Costituzionale, cui spetta di
garantire la conformità delle leggi (ordinarie, regionali,
decreti legge e decreti legislativi, leggi costituzionali e di
revisione costituzionale) rispetto alla Costituzione;
- l’Ordinamento giudiziario o Magistratura,
cui spetta la funzione giurisdizionale ossia la potestà,
pubblica ed autonoma, volta a garantire la concreta applicazione delle
norme che costituiscono l’ordinamento giuridico.
- Ordinamento giudiziario
S’intende quel complesso di norme che regolano in modo autonomo e
completo gli uffici giudiziari e lo status delle persone ad essi
addette (Magistratura). Le norme dell’ordinamento giudiziario non sono
contenute in un solo testo legislativo, ma in numerose e spesso mal
coordinate disposizioni, molte delle quali hanno inciso sul R.D. 12/41,
che rappresenta il testo base in materia.
L’Ordinamento giudiziario regola soltanto gli organi della
giurisdizione ordinaria, mentre le giurisdizioni speciali sono regolate
da leggi speciali.
- Ordinamento giuridico
L’ordinamento giuridico è l’insieme di norme giuridiche,
dell’apparato organizzativo e dei soggetti istituzionali che assicurano
la produzione, l’osservanza e l’applicazione delle regole necessarie
per assicurare una pacifica convivenza all’interno di una
comunità.
Si distinguono gli ordinamenti giuridici di Common Law (ad esempio, il Regno
Unito) da quelli di Civil Law.
Caratteristica degli ordinamenti di Common Law
è quella di basarsi su un tessuto di regole, molte delle quali
non scritte, ossia non contenute in testi normativi bensì in
decisioni giurisprudenziali e basate su affermazioni di principi
tratti per lo più dall’esperienza, dalle consuetudini, dalla
prassi.
Sono ordinamenti di Civil Law invece, quelli che, come il caso italiano, sono
fortemente legati ad un sistema di regole di diritto scritte, per cui
è norma giuridica esclusivamente quella contenuta in atti
normativi riconosciuti come fonte di diritto dall’ordinamento. La
consuetudine, fonte di diritto non scritto, in questi ordinamenti
è valida solo e nella misura in cui viene richiamata dalla
legge.
- Organi
costituzionali nell’ordinamento italiano
Gli organi costituzionali sono quegli organi i cui poteri sono previsti
nella Costituzione e caratterizzati dal fatto di non essere subordinati
a nessun altro e dunque di essere formalmente eguali e indipendenti.
Sono organi costituzionali dell’ordinamento italiano: il Parlamento, il
Governo, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale e la
Magistratura.
- Organi ausiliari
Gli organi ausiliari sono organi le cui funzioni sono
finalizzate a favorire un miglior funzionamento dei poteri legislativi
o di amministrazione attiva. Secondo la Costituzione sono tre:
il Consiglio di Stato in sede consultiva, il
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, la Corte dei Conti.
Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia amministrativa.
Esso può essere incaricato dal Governo di esprimere pareri su
proposte di legge e redigere progetti di legge e di regolamento. Le
funzioni consultive si sostanziano fondamentalmente nella redazione di pareri
che possono essere facoltativi, obbligatori o vincolanti.
Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)
esercita competenze nei settori della politica economica e sociale.
Possono rivolgersi ad esso il Parlamento, il Governo e le Regioni per
chiedere indagini e studi di approfondimento. Al CNEL spetta inoltre un
autonomo potere di iniziativa legislativa in particolari materie.
La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo e quello successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato e ha giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica e in altre previste dalla legge.
Essa esercita inoltre funzioni consultive quando
esprime pareri obbligatori sulle leggi che importino modifiche o
integrazioni alle sue attribuzioni e sulle norme che modifichino la
legge di contabilità dello Stato.
Torna all'inizio
- Parlamento
Il Parlamento è un organo costituzionale composto da due Camere
o rami: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. E’ un
organo bicamerale rappresentativo nel senso che, più degli altri
organi costituzionali, rispecchia la volontà politica del popolo
inteso come corpo elettorale, da cui è eletto nella quasi
totalità dei suoi membri.
Il Parlamento è composto da 630 deputati e 315 senatori
elettivi, e il numero non può variare, qualunque sia
l’entità della popolazione.
Ciascuna Camera, per ben funzionare, dispone di un Regolamento interno
e di un Presidente, che ha soprattutto il compito di garantire i
diritti delle minoranze e delle maggioranze e la massima
imparzialità.
Ciascuna Camera è organizzata in gruppi parlamentari.
Ogni partito ha il suo gruppo che in ciascuna Camera
riunisce gli eletti nelle liste. Esistono anche i gruppi c.d. misti
che raccolgono i parlamentari che non fanno parte di gruppi partitici.
La partecipazione ad un gruppo è obbligatoria per ogni
parlamentare.
Oltre ai gruppi parlamentari ci sono delle Commissioni parlamentari
che possono essere permanenti e di inchiesta.
Le due Camere hanno di regola poteri identici (ad es. le leggi devono
essere approvate da entrambe), ma lavorano in maniera separata.
Solo in alcuni casi eccezionali previsti dalla Costituzione le due
Camere si riuniscono in seduta comune, cioé quando deliberano
su:
- l’elezione e il giuramento del Presidente della
Repubblica;
- la messa in stato di accusa del Presidente della
Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione;
- la nomina di cinque giudici della Corte costituzionale;
- la nomina di dieci componenti il Consiglio superiore
della magistratura (CSM).
Al Parlamento spetta il potere di esprimere la volontà politica
degli elettori trasfondendola in norme giuridiche.
L’attività principale delle due Camere è quella
legislativa ovvero di deliberare l’approvazione delle leggi.
- Parlamento Europeo
Il Parlamento Europeo riunisce i rappresentanti dei 370 milioni di
cittadini dell'Unione Europea. Dal 1979 i parlamentari sono eletti a
suffragio universale diretto. I seggi sono attualmente 626, ripartiti
tra gli Stati membri in funzione della consistenza delle rispettive
popolazioni.
Le principali funzioni del Parlamento Europeo sono:
- esaminare le proposte della Commissione e partecipare insieme
al Consiglio nel processo legislativo, anche in
qualità di colegislatore, secondo modalità differenti
(procedura di codecisione, di cooperazione, parere conforme, parere
semplice, ecc.);
- esercitare un potere di controllo sulle attività
dell'Unione attraverso l'investitura della Commissione Europea (e la
facoltà di censurarla), nonché attraverso interrogazioni
scritte od orali che possono essere rivolte alla Commissione e al
Consiglio;
- condividere con il Consiglio l’esercizio del potere di bilancio: il
Parlamento vota il bilancio annuale, lo rende esecutivo attraverso la
firma del Presidente del Parlamento e ne controlla l'esecuzione.
Il Parlamento Europeo nomina inoltre il mediatore europeo, che
ha il compito di ricevere i reclami dei cittadini dell'Unione
riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'operato delle
istituzioni o degli organi comunitari. Può infine creare
commissioni temporanee d’inchiesta, la cui competenza non si limita
all'attività delle istituzioni comunitarie, ma può essere
estesa anche all'operato degli Stati membri nell'attuazione delle
politiche comunitarie.
Il trattato di Amsterdam ha semplificato le procedure legislative,
arrivando quasi a sopprimere la procedura di cooperazione e
prevedendo una considerevole estensione del
campo di applicazione della c.d. procedura di codecisione.
Il trattato di Nizza, entrato in vigore il 1° febbraio 2003, ha
rafforzato il ruolo di colegislatore del Parlamento, attuando un’ulteriore
estensione della procedura di codecisione. Il trattato ha inoltre
accordato al Parlamento il diritto di presentare ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee alle stesse condizioni previste
per le altre istituzioni.
In vista dell'allargamento dell’Unione Europea, il trattato di Nizza ha
anche fissato il numero massimo dei deputati a 732, a partire dalle
prossime elezioni che si terranno nel giugno 2004.
È anche prevista
una nuova ripartizione dei seggi tra
gli Stati membri e i paesi aderenti che il 1° maggio 2004 entreranno a far parte dell’Unione:
essi sono Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria.
La nuova ripartizione è frutto di un compromesso tra
realtà demografica e uguaglianza degli Stati membri raggiunto
grazie al rispetto del principio della rappresentanza adeguata dei
popoli.
- Partito politico
Il partito politico è un’associazione di persone che hanno in comune
ideologie ed interessi e che, attraverso una stabile organizzazione,
mirano ad esercitare una influenza sulla determinazione dell’indirizzo
politico del Paese. Si tratta di una delle forme di estrinsecazione del
diritto di associazione, di cui all’art. 18 Cost.
Gli elementi costitutivi sono l’organizzazione, il
patrimonio e lo scopo (o ideologia).
Le principali funzioni dei partiti nelle democrazie contemporanee sono
l’orientamento degli elettori, la selezione dei candidati da presentare
nelle liste elettorali e degli eletti per ricoprire le cariche
pubbliche, l’inquadramento degli eletti secondo le regole imposte dalla
disciplina di partito, il raccordo fra elettori ed eletti tra una
elezione e l’altra.
I partiti politici non possono assumere la forma di un’associazione
segreta, né avere una organizzazione di carattere militare.
- Patrocinio a spese
dello Stato
Il gratuito patrocinio è l’istituto giuridico che
consente alle persone meno abbienti di adire gratuitamente la giustizia
o difendersi dalle altrui pretese.
L’istituto è attualmente regolato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che ha
trasformato il patrocinio gratuito in patrocinio a spese dello Stato.
In base a questa nuova impostazione gli avvocati che
assumono la difesa del soggetto ammesso al Patrocinio vengono
retribuiti dallo Stato e non devono più svolgere, come avveniva un tempo, il
loro mandato a titolo gratuito. Ciò fa sì che anche il
cittadino meno abbiente possa essere difeso da un avvocato esperto e che
quest’ultimo sia più stimolato a difendere persone non facoltose.
Chi intenda ottenere questo beneficio deve farne richiesta ed indicare
l’esistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato (reddito imponibile non superiore a euro
9.296,22).
- Patti Lateranensi
I Patti Lateranensi sono accordi sottoscritti l’11 febbraio 1929 nel
palazzo di S. Giovanni in Laterano, che costituiscono l’atto normativo
fondamentale per regolare i rapporti tra Stato italiano e Santa Sede.
Essi disciplinavano lo status della Chiesa Cattolica in Italia,
riconoscendo ad essa il libero esercizio del potere spirituale e della
giurisdizione in materia ecclesiastica; regolavano la posizione
giuridica dei vescovi, del clero, nonché il regime del
matrimonio, degli edifici di culto e affermavano il principio della
religione cattolica come religione di Stato.
Nel 1984 si è sottoscritto un nuovo Concordato, noto come i Patti
di Villa Madama, finalizzato alla revisione dei Patti Lateranensi, che
ha affermato il principio della neutralità dello Stato nei
confronti della Chiesa.
- Pena
La pena è la conseguenza giuridica della violazione di un
precetto penale. Essa si risolve per il soggetto cui è applicata
in una sofferenza, consistente nella privazione o diminuzione
di un bene individuale (vita, libertà, patrimonio). In quanto
inflitta dallo Stato, è una sanzione pubblica, che si
differenzia dalle altre sanzioni pubbliche per due elementi: è applicata
dall’autorità giudiziaria e con le forme e le garanzie del
processo penale.
La pena può essere:
- principale: è quella inflitta dal giudice
con una sentenza penale di condanna; a seconda dei delitti commessi le
pene possono essere l’ergastolo, la reclusione o la multa; per le
contravvenzioni si ha l’arresto e l’ammenda;
- accessoria: è quella che consegue di
diritto alla condanna, come effetto penale della stessa, salvo la
facoltà, riconosciuta al giudice, di una sua provvisoria
applicazione prima della condanna.
-
Personalità giuridica
Con l’espressione personalità giuridica si indica la
capacità che la persona giuridica ha di acquistare diritti ed
assumere obblighi.
La personalità giuridica comporta un’autonomia
patrimoniale perfetta del soggetto di diritto. I soggetti di diritto
che non hanno personalità giuridica godono di un’autonomia
patrimoniale imperfetta, nel senso che le obbligazioni a loro carico
gravano non solo sul loro patrimonio, bensì anche su quello
delle persone fisiche che ne fanno parte o che hanno agito per loro
conto.
La personalità giuridica può essere pubblica, quando il
soggetto cui è conferita persegue interessi generali, propri
dello Stato, e gode spesso di una posizione di supremazia nei confronti
degli altri soggetti con cui viene in rapporto.
- Presidente
della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è
stato concepito dai Padri costituenti come un potere neutro, apolitico
ed imparziale, con funzioni di controllo sugli organi di indirizzo
politico. Può considerarsi quindi il garante della Costituzione
ed il rappresentante dell’unità nazionale.
E’ eletto dal Parlamento in seduta comune con la partecipazione anche
di tre delegati per ogni Regione – uno solo per la Valle d’Aosta.
Qualsiasi cittadino può essere eletto, purché abbia
compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici. Una volta eletto,
il Presidente presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza alla Costituzione dinanzi alle Camere riunite in seduta
comune e resta in carica sette anni.
Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale posto
a capo dell’apparato civile e militare dello Stato per garantirne
l’unità e la continuità.
Come garante della Costituzione egli svolge la particolare funzione di
assicurare il buon ed equilibrato funzionamento del sistema
costituzionale.
Quale rappresentante dell’unità nazionale
personifica e rende visibile il popolo italiano.
Per esercitare i suoi poteri il Presidente della
Repubblica gode delle seguenti prerogative: insindacabilità per i pareri e le
opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni;
dotazione patrimoniale in natura ed in denaro per la copertura delle
spese necessarie al funzionamento dell’Ufficio di Presidenza.
Il Presidente del Consiglio può subentrare quale supplente al
Presidente della Repubblica quando questi sia temporaneamente impedito
nello svolgimento delle sue funzioni per motivi di malattia, viaggi
all’estero od altro.
- Principio della
riserva di legge
Vedi Riserva di legge
- Principio di
democrazia
Vedi Democrazia
- Principio
di internazionalismo
Negli articoli 10 e 11 della Costituzione si afferma che l’Italia
adegua le proprie leggi a quelle internazionali al fine di garantire la
pace e la giustizia tra le nazioni. Accetta anche di limitare la
propria sovranità aderendo alle istituzioni internazionali e
facendo entrare nell’ordinamento giuridico statale le leggi provenienti
dagli ordinamenti sovranazionali.
L’Italia è uno Stato membro dell’Unione Europea, partecipa
all’ONU e ha firmato la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa delle
libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali. Ciò significa che la guerra
è vista come un estremo rimedio, a cui ricorrere soltanto quando
vi si è obbligati e non ci sono altri mezzi per
tutelarsi.
- Principio di
uguaglianza e giustizia
Tutti i cittadini della Repubblica italiana sono uguali di fronte alla
legge, anche se appartengono a razze diverse, se parlano lingue
diverse, se professano religioni diverse da quella cattolica e sono di
sesso diverso.
Questa uguaglianza significa che le differenze esistenti tra le persone
non possono essere motivo di discriminazione o di trattamento
differenziato. La libertà di manifestare il proprio pensiero
è garantita al cristiano, come al musulmano e al buddhista.
La nostra Costituzione affida allo Stato il compito di intervenire per
rimuovere gli ostacoli che impediscono ai cittadini di essere posti
su un piano di sostanziale parità.
Il principio di uguaglianza è perciò strettamente legato
al concetto di giustizia, in quanto implica la necessità di
regolare con leggi, a volte particolari e specifiche, il miglioramento
delle condizioni dei meno abbienti e dei più deboli.
- Procedura di
codecisione
È un procedimento di adozione degli atti normativi della
Comunità Europea introdotto dal Trattato sull’Unione Europea
ossia dal Trattato di Maastricht, secondo il quale un atto, per essere adottato, deve essere
deciso in collaborazione tra Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea.
Sono previste tre fasi distinte, nelle quali il Parlamento ed il
Consiglio dell’Unione Europea devono cercare di raggiungere un accordo,
con il risultato che la mancanza di tale accordo vanifica qualunque
proposta.
La Commissione presenta una proposta al Consiglio e al Parlamento, che
ha il tempo di formulare un proprio parere suggerendo eventuali
emendamenti. Il Consiglio, di fronte alla proposta di emendamenti del
Parlamento, può decidere di accettarli ed adottare l’atto oppure
di non accettarli e deliberare a maggioranza qualificata una posizione
comune che verrà sottoposta all’esame del Parlamento. Il
Parlamento può:
- approvare la posizione comune o non pronunciarsi,
lasciando che il Consiglio adotti l’atto in conformità alla
posizione comune;
- emendare l’atto a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- respingere l’atto a maggioranza assoluta dei suoi
membri.
Se non viene raggiunto un accordo, interviene il Comitato di
conciliazione composto da membri del Consiglio dell’Unione Europea e
del Parlamento Europeo, il cui compito è quello di predisporre
un testo di compromesso tra le rispettive posizioni.
La Commissione partecipa in questa fase con la funzione di mediare le
opposte tendenze dei due organi.
- Processo
amministrativo
Il processo amministrativo consiste in una attività diretta alla
risoluzione delle controversie che sorgono nell’ambito della Pubblica
Amministrazione o tra questa ed i privati. In particolare, esso ha per
oggetto l’impugnativa di atti amministrativi al fine di definire le
posizioni soggettive delle parti in causa.
Le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione sono
ripartite tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione
amministrativa, a seconda che si configuri una lesione di un diritto
soggettivo o di un interesse legittimo.
Generalmente, la giurisdizione amministrativa si occupa delle
controversie coinvolgenti interessi legittimi, salvo alcuni casi
eccezionali.
Relativamente alla impugnazione degli atti amministrativi, si distingue
una giurisdizione di legittimità, tesa ad accertare che
l’atto non sia viziato da incompetenza, violazione di legge ed eccesso
di potere, e una giurisdizione di merito, che valuta l’atto
sotto il profilo dell’opportunità e della convenienza rispetto
al perseguimento dell’interesse pubblico.
- Processo civile
Il processo civile è uno strumento attraverso il quale i privati
possono ottenere una sentenza che risolva le liti insorte tra loro,
relative a diritti soggettivi. Le parti coinvolte sono l’attore
e il convenuto. Il primo è colui che agisce in quanto
ritiene che i suoi diritti siano stati violati; il secondo è
colui che viene chiamato a rispondere davanti al giudice della
violazione dei diritti dell’attore.
Il processo civile tende a garantire la tutela dei diritti soggettivi
riconosciuti dalle norme di diritto sostanziale.
- Processo di
delegificazione
Vedi Delegificazione
- Processo penale
Il processo penale è uno strumento utilizzato per perseguire
l’interesse pubblico dello Stato a punire coloro che hanno commesso dei
reati. I reati sono atti illeciti, pertanto contrari alla legge, che
devono essere sanzionati anche se la persona danneggiata non chiede di
farlo. La Costituzione prevede che l’azione penale sia obbligatoria e
che ad esercitarla sia il Pubblico Ministero o PM, un
organo pubblico. Per ogni reato l'ordinamento giuridico prevede la
comminazione di una pena in relazione alla gravità del reato
commesso.
La funzione ultima del processo penale serve a verificare se una
persona debba subire o meno la pena prevista dal diritto penale
sostanziale, poiché non è ammesso nel nostro ordinamento
né uno spontaneo assoggettamento del colpevole alla pena,
né una punizione senza giudizio (nulla poena sine iudicio).
- Proprietà
privata
Il diritto di proprietà è un diritto reale che
attribuisce al titolare la facoltà di godere e disporre delle
cose in modo pieno ed esclusivo.
Consente al proprietario ogni lecita
utilizzazione del bene: può goderne (cd. utilità
diretta) oppure disporne (cd. utilità di scambio).
Il diritto di proprietà è tuttavia sottoposto a limiti legali,
nell’interesse pubblico ossia può essere espropriato al soggetto
da parte dello Stato.
- Pubblica
Amministrazione
La Pubblica Amministrazione o Amministrazione pubblica è il
complesso di organi e di attività direttamente preordinati al
concreto perseguimento dei compiti o degli scopi considerati di
pubblico interesse in una collettività statale.
Sotto il profilo organizzativo
è costituita dallo Stato Amministrazione e da una
pluralità di soggetti giuridici, c.d. enti pubblici esplicanti
funzioni e compiti amministrativi.
All’interno degli enti pubblici si può distinguere fra:
- enti territoriali ed enti istituzionali,
a seconda che il territorio sia elemento costitutivo e parte integrante
dell’ente, oppure soltanto lo spazio nell’ambito del quale esso esercita le
proprie competenze. Sono enti territoriali le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Aree metropolitane;
- enti strumentali o ausiliari ed enti
autonomi o indipendenti.
Le attività esercitate possono essere di natura autoritativa o
contrattuale, ma comunque tese al preseguimento dell’interesse pubblico.
- Pubblicazione
legale
La pubblicazione di un testo normativo ossia di una legge o
decreto-legge e di altri atti è legale, quando l’ordinamento riconosce
espressamente come ufficiale quella fonte di cognizione del diritto,
come è il caso della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sono
invece pubblicazioni di fatto tutte le altre, come è il caso delle
riviste giuridiche che pubblicano testi normativi.
La versione legale o ufficiale dei testi normativi è quindi quella
pubblicata su Gazzette, Bollettini o su altri supporti espressamente riconosciuti dall’ordinamento
come fonti di cognizione ufficiali.
- Pubblico
Ministero
Il Pubblico Ministero o PM è un organo dello Stato istituito
presso gli organi della Magistratura ordinaria (la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali minorili).
Esso ha il compito di:
- vigilare sull’osservanza delle leggi;
- garantire la tutela dei diritti dello Stato, delle
persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d’urgenza i
provvedimenti che ritiene necessari;
- promuovere la repressione dei reati e l’applicazione
delle misure di sicurezza.
Gli uffici del Pubblico Ministero sono distinti ed autonomi
rispetto all’organo giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni,
sono ricoperti da magistrati che esercitano le loro funzioni sotto la
vigilanza del Ministro della Giustizia (Procuratori Generali)
e da magistrati addetti ai rispettivi uffici (Sostituti Procuratori) che esercitano le
loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell’ufficio.
Essi formano, nel loro complesso, la magistratura c.d.
requirente, che si contrappone a quella giudicante (i giudici).
I Pubblici Ministeri svolgono funzioni di natura civile e penale.
Relativamente ai poteri di natura civile il PM può:
- esercitare l’azione civile in alcuni casi stabiliti dalla legge;
- intervenire obbligatoriamente in alcune categorie di cause elencate dalla legge;
- intervenire in ogni altra causa in cui ravvisi un pubblico interesse;
- interviene in ogni causa davanti alla Corte di Cassazione;
- proporre alla Corte di Cassazione il ricorso nell’interesse della legge avverso le sentenze.
In materia penale il PM:
- esercita l’azione penale quando non ci sono gli
estremi per richiedere l’archiviazione;
- svolge le indagini preliminari dopo aver appreso la
notizia di reato ossia dopo essere venuto a conoscenza di una
situazione che potrebbe essere regolata dal codice penale;
- dirige e da ordini alla polizia giudiziaria nello
svolgimento delle indagini preliminari;
- interviene a tutte le udienze penali delle Corti e dei
Tribunali e, in mancanza del suo intervento, l’udienza non può
avere luogo;
- richiede al giudice i provvedimenti incidenti sulle
libertà dei soggetti (misure cautelari, intercettazioni, etc.);
- esegue i provvedimenti del giudice.
Torna all'inizio
- Quorum
Il quorum è il numero legale di persone o voti previsto dalla
legge per una determinata procedura. Esso è:
- costitutivo, quando si fa riferimento al numero legale
dei componenti di un organo necessario perché una seduta possa
considerarsi valida;
- deliberativo, quando si fa riferimento alla maggioranza
necessaria perché una delibera possa dirsi approvata.
Ve ne sono di diverso tipo:
- maggioranza semplice, la metà più uno dei
votanti senza contare gli astenuti;
- maggioranza dei presenti, la metà più uno
di coloro che partecipano alla votazione, compresi gli astenuti;
- maggioranza assoluta, la metà più uno dei
componenti l’organo deliberante, a prescindere dal numero
dei votanti e dei presenti;
- maggioranza qualificata, è superiore alla maggioranza
assoluta e può essere dei 2/3 o dei 3/5 dei presenti o
dei componenti l’organo;
- maggioranza relativa, è il maggior numero dei
voti tra quelli che sono stati espressi.
Torna all'inizio
- Rapporto di fiducia
Il rapporto di fiducia è il rapporto che lega il Parlamento al
Governo e costituisce l’aspetto peculiare delle democrazie
parlamentari.
Entro dieci giorni dalla sua nomina il nuovo Governo deve presentarsi
alle Camere per esporre il proprio programma e su questo ottenere la
fiducia del Parlamento.
Essa è poi accordata (o revocata) sulla scorta di un atto che si
chiama mozione di fiducia; se il Governo non la ottiene
dovrà dare le dimissioni.
La fiducia può essere verificata anche durante il corso della
vita del Governo e revocata attraverso una mozione di
sfiducia da parte delle Camere e per effetto della apposizione della
questione di fiducia da parte del Governo su una determinata questione.
La mozione di sfiducia consiste in un documento firmato
da almeno un decimo dei componenti di una Camera, nel quale vengono
esposti i motivi per i quali il Governo ha perso il
consenso politico che aveva all’inizio. Se viene approvata a
maggioranza dei votanti, il Governo è tenuto a dimettersi.
La questione di fiducia può essere posta dal
Presidente del Consiglio relativamente all’approvazione di un
determinato provvedimento o al rigetto di una proposta altrui.
Un’eventuale bocciatura equivale al ritiro della fiducia con le
conseguenti dimissioni del Governo stesso.
- Reato
Il reato che determina la lesione di un bene giuridico o oggetto giuridico,
è ogni fatto umano al quale l’ordinamento giuridico ricollega
una sanzione penale, vale a dire una pena inflitta
dall’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento
giurisdizionale.
Il reato si compone di tre elementi: il fatto tipico, che
comprende il complesso degli elementi materiali del reato (la condotta,
l’evento, e il rapporto di causalità che lega la prima al
secondo); l’antigiuridicità obiettiva, che consiste
nella contraddizione del fatto con la norma giuridica che lo prevede e
lo incrimina; la colpevolezza, ossia la volontà
riprovevole nelle sue due forme del dolo e della colpa.
- Referendum
E’ il più importante istituto di democrazia diretta in
quanto prevede l’intervento diretto del popolo nell’esercizio
dell’indirizzo politico senza il tramite dei suoi rappresentanti. Con
il referendum i cittadini sono chiamati ad esprimere un consenso che
acquista un’efficacia rilevante in merito all’abrogazione di una legge,
alla revisione della Costituzione ed altro.
Il referendum è costituzionale o sospensivo quando si
inserisce nella procedura di revisione della Costituzione o di emanazione
di leggi costituzionali.
La proposta di revisione o di approvazione di legge costituzionale deve
essere approvata due volte da ciascuna Camera. Se nell’ultima delibera viene approvata
con la maggioranza dei due terzi da entrambe le Camere, non si da’ luogo ad
alcun referendum sospensivo-consultivo. Se invece nelle due secondo non si raggiunge
la maggioranza dei due terzi, ma solo la maggioranza assoluta dei componenti, può essere
attivata da cinquecentomila elettori, cinque Consigli regionali o un quinto dei componenti di ciascuna
Camera la procedura referendaria.
Il referendum è abrogativo quando è
indetto al fine di deliberare circa l’abrogazione totale o parziale
di una legge o di un atto avente forza di legge. Esso può essere richiesto da 500.000 elettori
o 5 Consigli regionali.
Non possono essere sottoposte a
referendum abrogativo leggi di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Ci sono anche delle forme di referendum che possono essere svolte a
livello regionale e comunale o locale.
- Referendum
abrogativo
Vedi Referendum
- Regolamenti
comunitari
Sono atti normativi delle Comunità Europee emanati, a seconda
delle diverse disposizioni dei trattati istitutivi, dal Parlamento Europeo congiuntamente con il Consiglio, dal solo Consiglio o dalla
sola Commissione. I regolamenti sono gli strumenti più completi
ed efficaci a disposizione delle istituzioni.
Sono direttamente applicabili in ogni Stato membro, nel
senso che esplicano tutti i loro effetti negli Stati membri, nei
confronti delle loro istituzioni e rispetto ai privati, senza che sia
necessario alcun atto di attuazione o recepimento;
sono di portata generale, cioè applicabili a
categorie di destinatari astrattamente determinate; sono
obbligatori in tutti i loro elementi, nel senso che gli
Stati membri hanno l’obbligo della loro integrale applicazione.
Vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee, ed in linea di principio entrano in vigore
decorsi 20 giorni dalla loro pubblicazione.
- Regolamenti
degli enti locali
Gli enti locali adottano
regolamenti finalizzati a disciplinare l’organizzazione ed il
funzionamento delle loro istituzioni e degli organismi di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.
- Regolamenti
dell’esecutivo o del Governo
In base alla potestà regolamentare del Governo,
regolata in modo diretto dall'art. 17 della Legge 400
del 1988, questo emana regolamenti diretti generalmente a produrre norme
subordinate a quelle primarie (leggi ordinarie, decreti legislativi e regolamenti comunitari).
I regolamenti governativi sono fonti secondarie e come tali non possono derogare
né alla Costituzione né tantomeno alle leggi ordinarie. Inoltre non possono
regolare materie coperte da riserva di legge, sia essa assoluta o
relativa. Infine non possono prevedere sanzioni penali.
A seconda del soggetto che li emana si distinguono in:
- regolamenti del Presidente del Consiglio (D.P.C.M.), emanati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue funzioni;
- regolamenti ministeriali (D.M.), emanati dai singoli
ministri nell'ambito delle competenze del dicastero o Ministero che
presiedono;
- regolamenti interministeriali (D.P.C.M.), emanati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e riguardanti materie afferenti a
più Ministeri.
A seconda del contenuto si distinguono in:
- regolamenti di esecuzione, adottati per regolare le
modalità di esecuzione di una legge senza introdurre
novità giuridiche sostanziali e senza creare nuovi diritti,
obblighi o doveri a carico dei cittadini;
- regolamenti di attuazione e integrazione, adottati per
integrare o attuare i principi contenuti all'interno di una legge o
decreto legislativo, sempre che si tratti di materie non coperte da una
riserva di legge assoluta;
- regolamenti indipendenti, con cui il Governo detta
norme nei più svariati settori di interesse pubblico al di
là di quanto già previsto dalla legge, determinando
spesso nuovi diritti e doveri dei cittadini;
- regolamenti delegati, finalizzati a permettere un
processo di delegificazione. Essi sono emanati dal Governo su delega del Parlamento
e disciplinano ex novo una materia precedentemente
disciplinata da norma primaria abrogandola per espressa previsione
contenuta nella delega (norma primaria).
- Regolamenti
parlamentari
Ciascuna Camera ha il potere di emanare
regolamenti che ne disciplinino l’organizzazione ed il funzionamento finalizzati
da una parte ad escludere che della materia
abbia a occuparsi altra e diversa fonte normativa, dall’altra a
garantire il ruolo delle minoranze in Parlamento in sede di
approvazione degli stessi. Sia il Senato della Repubblica
(1999), sia la Camera dei Deputati (1997) hanno di recente provveduto a
modificare i loro regolamenti parlamentari.
- Rimpasto
Il rimpasto consiste nella sostituzione di uno o più ministri
all’interno del Governo in quanto non godono più
della fiducia del Presidente del Consiglio, o per altri motivi
(malattia, morte, dimissioni etc.). Generalmente con esso si
assiste ad una redistribuzione degli incarichi ministeriali tra i
Ministri già in carica oppure alla nomina di un nuovo Ministro.
In questi casi, il Presidente della Repubblica accetta le dimissioni
del Ministro ed emette il decreto di nomina del
nuovo, scelto dal Presidente del Consiglio.
Nel caso in cui si verifichi la necessità di un rimpasto, il
Governo può sempre scegliere se aprire una crisi di governo
(dimettendosi) o se procedere semplicemente al rimpasto.
- Riserva di legge
Si ha riserva di legge quando la Costituzione o altre
leggi prevedono che la disciplina di una determinata materia sia
riservata alla legge e che quindi non possa intervenire in quella
materia una fonte secondaria (regolamento del Governo).
Si dice allora che la materia è riservata alla legge e agli atti
aventi forza di legge.
La funzione della riserva di legge è essenzialmente garantista,
in quanto si vuole assicurare che in materie particolarmente delicate,
come ad esempio la limitazione dei diritti fondamentali o
l’organizzazione degli uffici pubblici, le
decisioni vengano prese dall’organo più rappresentativo, il
Parlamento appunto, in cui trova spazio la dialettica democratica fra
maggioranza e opposizione.
La riserva di legge può essere:
- assoluta, se viene imposto al Parlamento (o in
caso di decreto legge e decreto legislativo al Governo) di regolare
integralmente la materia con legge o atto avente forza di legge, senza
lasciare alcuno spazio all’intervento di fonti regolamentari o
secondarie;
- relativa, se viene richiesto al legislatore di
dettare con legge o atto avente forza di legge solo i criteri generali,
mentre la loro realizzazione può avvenire con regolamenti
autorizzati o fonti secondarie all'interno però dei principi e
dei criteri individuati con legge.
- Risoluzione
Il termine risoluzione assume un significato e una forza di volta in volta diversa
a seconda del contesto in cui viene inquadrato.
Nel diritto internazionale è l’atto non vincolante
emanato dall’Assemblea Generale per fare le
dichiarazioni di principi. Essa rappresenta un valido strumento di
stimolo per il rinnovamento del diritto internazionale consuetudinario
e convenzionale.
Nel diritto comunitario è un atto adottato dal
Parlamento Europeo, che si pronuncia all’unanimità sul rapporto
presentatogli da una delle sue Commissioni. In questo caso la risoluzione è un
atto giuridico non vincolante e può essere indirizzata al
Consiglio dell’Unione Europea o alla Commissione Europea.
Più in generale, però, le risoluzioni si inquadrano tra
gli atti atipici delle Comunità Europee, in particolare
quando sono adottate dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in
seno al Consiglio Europeo. Quanto alla loro natura giuridica, essi
possono essere considerati degli accordi in forma semplificata.
- Risoluzione
parlamentare
La risoluzione parlamentare è il tipico strumento di esercizio della funzione di
indirizzo. La risoluzione può essere presentata anche da un singolo parlamentare,
sia in Commissione che in Assemblea.
I regolamenti parlamentari hanno tentato di potenziare il ricorso alla
risoluzione, allo scopo di incentivare la funzione di indirizzo del
Parlamento, ma nella prassi i risultati applicativi sono stati assai
deludenti.
Torna all'inizio
- Seduta comune
Le Camere generalmente decidono l’una autonomamente dall’altra. Vi sono
tuttavia alcuni casi eccezionali in cui la stessa Costituzione prevede
che le due Camere si riuniscano in seduta comune ossia che i 315
senatori e i 630 deputati si incontrino in un’unica Assemblea, chiamata
Parlamento in seduta comune.
Le Camere operano in seduta comune per:
- l’elezione e il giuramento del Presidente della
Repubblica;
- la messa in stato di accusa del Presidente della
Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione;
- la nomina di cinque giudici della Corte costituzionale;
- la nomina di dieci componenti il Consiglio superiore
della magistratura (CSM).
- Sentenza
La sentenza è il provvedimento col quale il giudice assolve alla
sua funzione giurisdizionale decisoria ovvero chiude un procedimento
decidendo la causa e risolvendo il conflitto.
Nel nostro ordinamento giuridico la sentenza è emessa in nome
del popolo italiano, è intestata alla Repubblica italiana e deve
contenere l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e
dei difensori; la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
le richieste delle parti; la sintesi dei motivi di fatto e di diritto; il
dispositivo ovvero ciò che il giudice ha deciso.
- Sistema elettorale
Per eleggere i rappresentanti in Parlamento
è stato adottato dal 1948 al 1993 il sistema elettorale
proporzionale. Nel 1993 tramite un referendum abrogativo sulla
legislazione elettorale fino ad allora in vigore, tale metodo venne
sostituito con un sistema elettorale misto ma prevalentemente
maggioritario per il Senato.
Successivamente questo sistema è
stato esteso, con alcune variazioni, anche alla Camera dei deputati.
- Sottosegretario
I sottosegretari sono istituiti dal Governo e nominati dal Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri di concerto con il Ministro che il sottosegretario deve
coadiuvare, sentito il Consiglio dei Ministri. Sono incaricati di coadiuvare
i Ministri nello svolgimento ed espletamento delle attività amministrative loro attribuite.
Essendo legati al Governo, seguono la sua sorte e, pertanto,
in caso di sfiducia, sono tenuti a dimettersi insieme con i membri del
Governo stesso.
La figura del sottosegretario è stata disciplinata e regolata dalla legge 400 del 1988.
Torna all'inizio
- TAR – Tribunale Amministrativo
Regionale
Il TAR o Tribunale Amministrativo Regionale è l’organo di giustizia
amministrativa di primo grado, istituito con L. 1034/71. Sono in totale venti,
uno per ciascuna Regione, con sede nel capoluogo regionale; in nove
Regioni sono state istituite anche sezioni staccate.
Le competenze attribuite al TAR sono tre:
- giurisdizione esclusiva per materie tassativamente
determinate dalla legge che affida al giudice amministrativo il potere
di giudicare in materia di interessi legittimi
e in materia di diritti soggettivi, con esclusione
pertanto, di qualsiasi giurisdizione del giudice ordinario nelle
materie stesse;
- giurisdizione generale di legittimità, avente
ad oggetto atti lesivi di interessi legittimi. In questo caso l’atto
può essere annullato, ma non riformato
né sostituito;
- giurisdizione eccezionale di merito per materie
tassativamente determinate dalla legge. L’atto in questo caso è sindacato non
solo sotto il profilo della legittimità ma anche sotto il
profilo della convenienza e dell’opportunità (merito). Ne
consegue un ampliamento dei poteri di cognizione, istruzione e
decisione del giudice, che può annullare l’atto per motivi di
legittimità o per vizi di merito, riformarlo in tutto o in
parte, sostituirlo con un altro da esso stesso formato.
Ciascun TAR è competente a giudicare sui ricorsi aventi ad oggetto
atti di enti o organi della PA che operano esclusivamente nell’ambito
regionale e di quelli che riguardano atti di organi centrali dello
Stato o di enti ultraregionali, purché gli effetti dell’atto
siano territorialmente limitati alla circoscrizione del TAR interessato.
Le sentenze dei TAR sono immediatamente esecutive e possono essere
impugnate in appello davanti al Consiglio di Stato.
- Tasse
Le tasse sono pagamenti in denaro che i cittadini fanno allo Stato al fine di usufruire di un servizio pubblico. Esse non rappresentano
però il costo effettivo che il cittadino deve pagare per
usufruire di un servizio ma solo un contributo.
A seconda della scopo per cui vengono versate le tasse possono essere:
- amministrative, in quanto dovute per ottenere
autorizzazioni, certificazioni o emanazioni di atti;
- industriali, in quanto dovute allo Stato come
corrispettivo per l’esercizio di attività di impresa;
- giudiziarie, in quanto dovute dai privati sia per i
giudizi civili, sia per i provvedimenti di volontaria giurisdizione,
sia, infine, per l’attività di ufficio svolta
dall’autorità giudiziaria nell’esercizio della giurisdizione
penale per la repressione dei reati.
- Transazione
La transazione è un accordo con il quale due o più
soggetti, per evitare che nasca tra di loro un processo o per evitare
che questo prosegua, si fanno reciproche concessioni. Si tratta di uno
scambio di titolarità o diritti di cui le parti possono
liberamente disporre.
Questo accordo, insieme ad altri, è un mezzo alternativo alla
giurisdizione che permette ai cittadini di risolvere i conflitti tra di
loro in modo amichevole senza l’intervento del giudice.
- Trattato internazionale
Vedi Convenzione
internazionale
- Tribunale di primo grado delle
Comunità Europee
Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee,
giurisdizione di primo grado a carattere permanente, è stato
istituito sulla base dell’Atto Unico Europeo e successivamente istituzionalizzato.
Ha la propria sede in Lussemburgo, presso la Corte di Giustizia.
Si tratta non di un vero e proprio organo comunitario, ma di un
apparato che supporta la Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Attualmente è l’organo giurisdizionale di primo grado
per tutti i ricorsi proposti da persone fisiche o morali contro gli
atti giuridici della Comunità.
È composto da 15 giudici, nominati di comune
accordo per 6 anni dai Governi degli Stati membri.
La sua funzione è quella di alleggerire la Corte di Giustizia
dall’esame dei fatti in settori di particolare complessità.
- Tribunale Amministrativo Regionale
Vedi TAR
- Tutela della
riservatezza
Il nostro ordinamento giuridico riconosce e tutela il diritto alla
riservatezza (privacy), ovvero il diritto che ogni cittadino ha di escludere
dall’altrui conoscenza quanto attiene alla propria vita privata.
Invero non è rinvenibile una specifica norma costituzionale a
tutela di tale diritto e tuttavia, secondo autorevole dottrina, l’art.
2 Cost., proteggendo la persona nei suoi molteplici aspetti, si pone
come fondamento e supporto di tutti i diritti cd. della
personalità e quindi anche del diritto alla riservatezza.
Con la legge 675/1996 il diritto alla riservatezza è stato ulteriormente
rafforzato, in quanto sia la raccolta che il trattamento automatizzato dei dati personali devono
essere effettuati secondo regole il cui rispetto è assicurato da
un’apposita Autorità garante con compiti di vigilanza e poteri
di intervento.
Torna all'inizio
- Uguaglianza
Vedi Principio di uguaglianza
e giustizia
- UE - Unione Europea
L’Unione Europea è organismo sovranazionale, che da una parte
comprende le due Comunità (fine al 2002 erano tre) e dall’altra contempla obiettivi e strumenti ulteriori
rispetto a quelli conferiti dagli Stati alle due Comunità.
Le attività dell’Unione Europea sono numerose ed articolate e sono convenzionalmente
rappresentate in maniera schematica dai c.d. tre pilastri. Il primo pilastro
è costituito dalle politiche svolte dalle due Comunità e in materia
di giustizia e affari interni (GAI), il secondo
è costituito dalla politica estera e di sicurezza comune (PESC) ed il terzo dalla cooperazione
di polizia e giudiziaria in materia penale.
Gli organi comuni dell’Unione Europea ossia quelli che, pur essendo
della Comunità Europea, operano anche per il raggiungimento degli
obiettivi dell’Unione sono:
- il Consiglio dei ministri, ora chiamato Consiglio
dell’Unione Europea, che esercita il potere normativo, adottando gli
atti;
- la Commissione Europea, cui compete la funzione
esecutiva;
- il Parlamento Europeo, che oltre ad avere funzioni consultive
partecipa al processo per l’adozione degli atti comunitari;
- la Corte di Giustizia e il Tribunale di primo grado
delle Comunità Europee, con funzioni giurisdizionali;
- la Corte dei Conti, con compiti di controllo sulla
gestione finanziaria.
Organo esclusivo dell’Unione Europea invece è il Consiglio Europeo.
Oltre a questi organismi essenziali, sono stati
istituiti anche alcuni organi ausiliari:
- il Comitato economico sociale, composto dai rappresentanti di categorie economiche sociali;
- il Comitato delle Regioni, composto dai rappresentanti delle collettività regionali e locali, con potere consultivo per l’adozione degli atti comunitari nelle materie che le riguardano;
- la Banca Europea per gli Investimenti, che finanzia progetti di investimento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione;
- la Banca Centrale Europea, con il compito di vigilare sulla stabilità dell’euro, determinando altresì il volume delle emissioni monetarie.
Gli obiettivi principali secondo il Trattato sull’Unione sono:
- promuovere il progresso economico e sociale equilibrato
attraverso la creazione di uno spazio senza frontiere interne;
- rafforzare la politica di coesione economica e sociale;
- instaurare un’Unione Economica e Monetaria;
- affermare sulla scena internazionale un’identità europea
in materia di sicurezza e di difesa;
- rafforzare la protezione dei diritti e degli interessi
dei cittadini degli Stati membri attraverso l’istituzione di una
cittadinanza europea;
- sviluppare una cooperazione in ambito europeo in materia di giustizia e affari interni.
Torna all'inizio
- Vacatio legis
Con l’espressione vacatio legis si indica il periodo di tempo
decorrente dalla pubblicazione della legge alla sua entrata in vigore.
Il periodo di vacatio legis è normalmente di 15 giorni, ma può
essere abbreviato o anche allungato.
Questo periodo è stato concepito dal legislatore come il tempo
necessario a far sì che i destinatari del provvedimento possano
prenderne conoscenza. Decorso il periodo di vacatio legis
scatta la presunzione di conoscenza da parte di tutti. La legge diviene obbligatoria
e diventa valido il principio generale ignorantia legis non excusat, secondo il quale non ci
si può esimere dall’applicazione di una legge sostenendo di non
averla conosciuta.
Torna all'inizio
|